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Sentenza

Sentenza del 30/10/2015 n. 22249 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità delle ingiunzioni fiscali relative all'ICI degli anni 2002 e 2003. Sosteneva che il Comune avrebbe dovuto procedere mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 504/1992, e che fosse intervenuta la decadenza dalla pretesa. Deduceva inoltre la violazione dell'art. 2967 c.c. e il difetto di motivazione della sentenza regionale, ritenendo erronea l'affermazione secondo cui i termini decadenziali non operassero quando l'accertamento fosse stato impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, correggendo la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c. Ha stabilito che, quando la pretesa tributaria è stata confermata da una sentenza passata in giudicato, il titolo della riscossione non è più l'atto amministrativo originario, ma la sentenza. In tale situazione non si applicano i termini decadenziali previsti per la riscossione di atti amministrativi non impugnati o divenuti definitivi per acquiescenza; opera invece il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c., decorrente dal passaggio in giudicato. Il Comune poteva quindi procedere sia mediante iscrizione a ruolo sia mediante ingiunzione di pagamento. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché il Comune non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 12

    La riscossione coattiva mediante ruolo opera per le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni o interessi non versate entro 90 giorni dalla notificazione dell'avviso, con specifici termini per la formazione e l'esecutività del ruolo.

    La disciplina decadenziale riguarda il caso in cui l'avviso di liquidazione o di accertamento non sia stato impugnato entro il termine previsto e sia divenuto definitivo in via amministrativa.

  • D.Lgs. n. 505/1994, art. 12

    La sentenza esclude che i termini previsti da tale disciplina possano essere applicati automaticamente quando la pretesa sia stata definita da una sentenza passata in giudicato.

  • D.P.R. n. 602/1973, artt. 17 e 25

    I termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo presuppongono, secondo la giurisprudenza richiamata, l'esecuzione di atti amministrativi divenuti definitivi per mancata impugnazione o acquiescenza; non si applicano allo stesso modo quando la riscossione si fonda su una decisione giudiziale.

  • Art. 2953 c.c.

    In presenza di giudicato, opera il termine di prescrizione generale decennale.

    Una sentenza definitiva di rigetto dell'impugnazione dell'accertamento costituisce titolo giudiziale e fa decorrere un termine di prescrizione decennale per la riscossione.

  • Art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è corretto.

  • Art. 2967 c.c.

    La censura relativa all'onere della prova e al difetto di motivazione non è stata ritenuta idonea a modificare la decisione, poiché la pretesa risultava fondata sul giudicato tributario.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 25790/2009

    In presenza del giudicato, non sono applicabili i termini di decadenza e/o di prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall'art. 2953 c.c.

    Il giudicato trasforma il fondamento della riscossione: l'Amministrazione agisce in esecuzione della sentenza e non più dell'originario atto amministrativo.

Massime di principio

  • Se un avviso tributario viene impugnato e la controversia si conclude con una sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, la riscossione si fonda sulla sentenza e non più esclusivamente sull'avviso originario.
  • In presenza di giudicato, i termini decadenziali previsti per la riscossione degli atti amministrativi non impugnati non sono normalmente applicabili; il riferimento temporale principale diventa la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.
  • Dopo il giudicato, l'ente impositore può procedere alla riscossione mediante ruolo oppure mediante ingiunzione fiscale, purché l'importo richiesto corrisponda al credito definitivamente accertato.
  • L'impugnazione dell'ingiunzione può consentire al giudice tributario di esaminare anche il merito della pretesa nei limiti delle contestazioni dedotte, ma non permette di riaprire questioni già definitivamente decise con il giudicato.
  • Per valutare una situazione analoga occorre verificare la data del passaggio in giudicato, l'esistenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione, la corrispondenza tra somme richieste e sentenza e il rispetto delle regole formali proprie dello strumento di riscossione utilizzato.

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