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Ordinanza

Ordinanza n. 3315/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, - del provvedimento di sospensione cautelativa della borsa di studio ex art. 8 comma 1-bis della legge 401/2000, come introdotto dall’art. 1 comma 339, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, prot. n. 36610 del 10 marzo 2026, emanato dall’Università di Roma “La Sapienza” e comunicato agli odierni ricorrenti in pari data, con cui si dispone la sospensione dell'erogazione della borsa di studio a decorrere dalla mensilità di marzo 2026 e si avvia la procedura di verifica dei requisiti reddituali; - della nota di riscontro prot. n. 45928 del 26 marzo 2026, con cui l'Amministrazione resistente ha confermato il proprio operato a seguito di formale diffida; - della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. U.0000772 del 3 marzo 2026, richiamata quale atto presupposto del provvedimento di sospensione, nella parte in cui estende alla borsa di studio in oggetto la disciplina generale di cui alla Legge n. 398/1989 e i relativi limiti reddituali; - del “Manifesto Generale degli Studi - Regolamento studenti dei corsi di specializzazione”, indetto dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con D.R. n. 3204/2025 del 4 novembre 2025; - dell’art. 14 -bis del “Manifesto Generale degli Studi - Regolamento studenti dei corsi di specializzazione”, indetto dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con il quale è stato previsto che agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione dell’area sanitaria non medica spetta la borsa di studio per tutta la durata legale del corso, senza previsioni di soglie reddituali; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, lesivo degli interessi dei ricorrenti; e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata, - all'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a percepire la borsa di studio di cui all'art. 8, comma 1-bis, della Legge n. 401/2000 per tutta la durata legale del corso di specializzazione, senza l'applicazione di alcun limite reddituale; - alla condanna dell'Amministrazione resistente all'immediato ripristino dell'erogazione della borsa di studio, comprensiva delle mensilità maturate e non corrisposte a far data da marzo 2026, maggiorate di interessi legali; - alla condanna dell'Amministrazione a non procedere al recupero delle somme già erogate a titolo di borsa di studio.

Giustizia amministrativa202605708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione cautelativa dell'erogazione della borsa di studio a decorrere da marzo 2026, con richiesta di dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, iscritti a scuole di specializzazione sanitaria cosiddetta non medica, hanno impugnato il provvedimento universitario che ha sospeso cautelativamente la borsa di studio e avviato la verifica dei requisiti reddituali, nonché la nota ministeriale e la disciplina regolamentare richiamate a fondamento della sospensione. Hanno chiesto, in via cautelare, la riattivazione dell'erogazione della borsa e, nel merito, l'accertamento del diritto a percepirla per tutta la durata legale del corso senza limiti reddituali, oltre al pagamento delle mensilità non corrisposte e alla non ripetizione delle somme già erogate. Nella fase cautelare il Collegio ha rilevato che i ricorrenti non avevano adeguatamente circostanziato, con riferimento alle singole posizioni, un danno grave e irreparabile derivante dalla sospensione. Il danno prospettato era di natura economica e il ricorso collettivo riuniva posizioni eterogenee, anche quanto ai corsi di specializzazione frequentati; mancava inoltre documentazione individuale relativa a specifiche situazioni personali o familiari idonee a giustificare la riattivazione urgente del beneficio.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza del periculum in mora. Ha ritenuto che il pregiudizio economico allegato fosse, in caso di eventuale accoglimento del ricorso nel merito, integralmente ristorabile mediante il pagamento delle somme dovute e che non fosse stata dimostrata l'esistenza di un pericolo attuale di danno grave e irreparabile nel tempo necessario alla definizione del giudizio. La decisione cautelare non si pronuncia sulla legittimità della sospensione, sull'applicabilità dei limiti reddituali né sul diritto sostanziale alla borsa. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1-bis, l. 401/2000

    sospensione cautelativa della borsa di studio

    La disposizione è indicata quale base normativa del beneficio oggetto della controversia, ma l'ordinanza cautelare non ne definisce l'interpretazione sostanziale.

  • art. 1, comma 339, l. 207/2024

    La disposizione è richiamata quale norma che ha introdotto l'art. 8, comma 1-bis, l. 401/2000; l'ordinanza non ne esamina il merito applicativo.

  • l. 398/1989

    limiti reddituali previsti dalla disciplina generale in materia

    La normativa è richiamata dall'amministrazione e dal MUR quale disciplina ritenuta applicabile alle borse; la questione della sua effettiva applicabilità resta impregiudicata nella fase cautelare.

  • art. 55, comma 1, c.p.a.

    danno grave ed irreparabile

    Il requisito del periculum in mora deve essere concretamente allegato e dimostrato per ottenere la tutela cautelare; nel ricorso collettivo la verifica deve essere svolta con riferimento alle singole posizioni.

  • art. 30 c.p.a.

    È indicato dai ricorrenti quale fondamento delle domande di accertamento e condanna, non esaminate nel merito dall'ordinanza.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la parte che chiede la sospensione o la rimozione provvisoria degli effetti di un atto deve dimostrare un pericolo attuale di danno grave e irreparabile, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio economico.
  • Quando il danno prospettato è esclusivamente patrimoniale e può essere integralmente ristorato mediante il pagamento delle somme eventualmente dovute all'esito del giudizio, di regola non sussiste il periculum in mora necessario per la tutela cautelare.
  • Nei ricorsi collettivi cautelari, caratterizzati da posizioni soggettive eterogenee, il danno grave e irreparabile deve essere allegato e provato con riferimento a ciascun ricorrente; la mancata produzione di documentazione individuale sulle specifiche condizioni personali o familiari impedisce di riconoscere l'urgenza della misura.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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