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Sentenza

Sentenza n. 6951/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità della condotta della Regione Lazio per quanto dedotto in atti e per le risultanze di giudizio; e per l'annullamento a) della determinazione n. G04064, con la quale la Regione Lazio – Direzione Agricoltura, Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste ha preso atto della proposta dell’Area Decentrata dell’Agricoltura Lazio Nord di decadenza totale dall’aiuto di cui alla Misura 11 “Agricoltura biologica”, Azione 11.2 “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” per mancato rispetto degli impegni, con restituzione dell’importo totale di € 110.976,11 per le annualità 2015-2016-2017-2018-2019; b) dell’allegata nota dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord prot. n. 0467593 del 07/04/2024; c) della sottesa nota dirigenziale di avvio della procedura di decadenza totale e revoca del 01.03.2024; d) della sottesa nota AGEA 0090589 del 04/12/2023 acquisita al protocollo con nota 1407394 del 05.12.2023, atto sconosciuto; e) comunque, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, incluso il verbale di accertamento violazione amministrativa ex L. n. 898/1986 prot. 51/6 del 20.02.2023 del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Roma, nonché per la declaratoria della nullità della pretesa restitutoria di cui alla determinazione regionale n. G07191 del 10/06/2015 - Proposta n. 9170 del 10/06/2015 per intervenuta prescrizione, e per l’accertamento del diritto della ricorrente all’ottenimento dei contributi di cui alla MISURA 11 “Agricoltura Biologica”, AZIONE 11.2 “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzioni biologica”.

Giustizia amministrativa202407471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decadenza totale dagli aiuti della Misura 11, Azione 11.2, con richiesta di restituzione di € 110.976,11 per le annualità 2015-2019

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione regionale che, prendendo atto degli accertamenti dell’Area Decentrata dell’Agricoltura e delle risultanze comunicate da AGEA, ha disposto la decadenza totale dagli aiuti per mancato mantenimento, per il quinquennio previsto, del titolo di conduzione delle superfici dichiarate nelle domande di sostegno e pagamento. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, inclusi l’avvio della procedura di decadenza, la nota AGEA e il verbale di accertamento dei Carabinieri per la tutela agroalimentare. La ricorrente ha dedotto, in sintesi, di avere dichiarato correttamente la disponibilità dei terreni al momento delle domande, di avere agito in buona fede, di non essere stata a conoscenza della successiva vicenda relativa alla titolarità dei terreni e che dai registri pubblici risultava altra società quale proprietaria, senza trascrizioni pregiudizievoli. Ha inoltre chiesto la declaratoria di prescrizione della pretesa restitutoria e l’accertamento del proprio diritto ai contributi. La Regione Lazio ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile per appartenenza della controversia alla giurisdizione ordinaria, consentendo la prosecuzione del processo davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Il Collegio ha rilevato che la decadenza non era fondata sull’esercizio di autotutela per vizi originari del provvedimento di concessione né su una nuova valutazione discrezionale dell’interesse pubblico, ma sull’accertato venir meno, nella fase successiva alla concessione, di un obbligo cui era subordinata l’erogazione: il mantenimento del titolo di conduzione delle superfici per l’intero periodo quinquennale. In tale situazione l’amministrazione si limita a ricognire il venir meno del presupposto del beneficio e la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo, non di interesse legittimo. Le contestazioni relative alla buona fede, alla correttezza delle dichiarazioni, alla conoscenza della vicenda proprietaria e alla sussistenza dell’inadempimento attengono quindi al merito, riservato al giudice ordinario, e non sono state esaminate. Le spese sono state integralmente compensate per la non agevole individuazione del criterio di riparto della giurisdizione e per la definizione della controversia senza esame del merito.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il processo può proseguire davanti al giudice munito di giurisdizione secondo le modalità e i termini previsti dalla norma.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicare alla ricorrente, ai sensi dell’art. 10 bis della l.n. 241/1990, l’avvio delle procedure di decadenza totale

    La Regione ha utilizzato il preavviso di rigetto nell’ambito del procedimento di decadenza; la sentenza non esamina la sua concreta legittimità.

  • Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR

    Costituisce il quadro europeo del sostegno allo sviluppo rurale attuato, nella fattispecie, dal PSR Lazio 2014/2020.

  • art. 3 dei Bandi regionali 2015-2020 della Misura 11

    Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di aiuto, a titolo legittimo ed esclusivo del richiedente, per una durata almeno pari al periodo di impegno; le superfici dichiarate nella domanda di aiuto iniziale dovranno essere assoggettate agli impegni per l’intero periodo di impegno.

    L’obbligo di mantenere per cinque anni il titolo di conduzione delle superfici costituisce una condizione dell’erogazione del contributo; la sua violazione può comportare la decadenza e la restituzione delle somme.

Massime di principio

  • La controversia sulla revoca o decadenza da un finanziamento pubblico appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l’amministrazione contesta, nella fase successiva alla concessione, l’inadempimento di obblighi cui la legge, il bando o il provvedimento di concessione subordinavano l’erogazione del contributo.
  • Quando la decadenza dal contributo è fondata sul venir meno di un presupposto o sull’inadempimento di un obbligo del beneficiario, il provvedimento amministrativo ha natura meramente ricognitiva e non implica l’esercizio di una valutazione discrezionale: la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, quando l’amministrazione esercita autotutela decisoria per annullare la concessione per vizi originari di legittimità o per revocarla in ragione di un contrasto originario con l’interesse pubblico.
  • Le contestazioni relative alla buona fede del beneficiario, alla correttezza delle dichiarazioni, alla conoscenza dei fatti impeditivi e all’effettivo adempimento degli obblighi contributivi attengono al merito del rapporto di finanziamento e devono essere esaminate dal giudice ordinario quando la controversia riguarda un diritto soggettivo.
  • La violazione dell’obbligo di mantenere per l’intero periodo previsto il titolo di disponibilità o conduzione delle superfici oggetto di un aiuto agroambientale può determinare la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme già erogate, se tale obbligo è previsto dal bando come condizione dell’aiuto.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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