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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8324/2022 del 10/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per rapina impropria aggravata. Due principali censure: (1) contestazione del riconoscimento dell'aggravante "delle più persone riunite" per mancata "contestualità" tra la fuga del Keita (sottrazione del giubbotto) e l'aggressione della complice De Nicolao; (2) contestazione del riconoscimento dell'aggravante per l'uso di arma impropria (cocci di vetro), sostenendo che l'azione armata fosse estemporanea e che mancasse in capo al Keita il necessario elemento soggettivo (consapevolezza o colpevole ignoranza) relativo all'uso dell'arma.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) l'aggravante delle più persone riunite richiede la compresenza degli autori sul luogo del delitto durante il suo svolgimento, non la contemporaneità nell'esecuzione dello stesso segmento di condotta; contributi atipici sono rilevanti se causalmente efficaci. Nel caso, la sottrazione e l'aggressione integrano una sinergia funzionale (Keita sottraeva il giubbotto e la De Nicolao aggrediva subito dopo per favorirne la fuga), quindi sussiste la compresenza; (2) quanto all'aggravante per uso di arma, la Corte ha richiamato l'art. 59 comma 2 cod. pen.: per le circostanze aggravanti è sufficiente che esse siano conosciute, ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore colposo; tale criterio si applica anche ai concorrenti (art. 118 cod. pen.). Qui i cocci di bottiglia erano presenti e il loro impiego offensivo era prevedibile, sicché il coefficiente soggettivo richiesto è integrato anche per il partecipante non armato. Infine è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8

    Richiamata in ordine alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; norma procedurale sullo svolgimento del giudizio

  • Codice penale, art. 110

    Usato per richiamare il concorso di persone nel reato: non è necessario che i concorrenti compiano contestualmente lo stesso segmento di condotta, basti la compresenza e la sinergia offensiva

  • Codice penale, art. 59 comma 2

    Stabilisce il minimo coefficiente soggettivo richiesto per le circostanze aggravanti: devono essere conosciute, ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore colposo; la Corte lo applica per valutare l'imputabilità dell'aggravante anche rispetto ai coautori

  • Codice penale, art. 118

    Regola la valutazione delle circostanze in caso di concorso di persone; la Corte lo interpreta come compatibile con il criterio generale di imputazione soggettiva dell'art. 59

  • Codice penale, art. 416-bis commi 4 e 5

    Richiamato nella giurisprudenza citata come esempio di applicazione dell'imputazione dell'aggravante della disponibilità di armi anche ai partecipi che ne siano consapevoli o che lo ignorino per colpa

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede che la parte che propone il ricorso, se rigettato, sia condannata al pagamento delle spese del procedimento; applicato per la condanna alle spese

Massime di principio

  • L'aggravante "delle più persone riunite" richiede la compresenza sul luogo del reato durante il suo svolgimento, ma non la contemporaneità nell'esecuzione dello stesso segmento di condotta; contributi diversi e successivi possono concorrere all'aggravante se sono causalmente efficaci per la consumazione del reato.
  • Nei reati a sviluppo diacronico (es. rapina impropria: prima sottrazione poi violenza) è possibile attribuire l'aggravante quando un concorrente sottrae e l'altro esercita la violenza subito dopo per garantire la fuga, integrando una sinergia funzionale.
  • Per il riconoscimento delle aggravanti oggettive in capo ai concorrenti, il coefficiente soggettivo richiesto ai sensi dell'art. 59 comma 2 (conoscenza, ignoranza colposa, errore colposo) è sufficiente e si applica anche in presenza di concorso di persone (art. 118).
  • La presenza di armi o strumenti pericolosi sul luogo e la prevedibilità del loro impiego possono legittimare l'attribuzione dell'aggravante anche al partecipante non armato, quando dal contesto risulti che l'uso era prevedibile.
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio di spese prima di proporre ricorso infondato.

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