Cassazione Penale, Sentenza n. 8324/2022 del 10/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per rapina impropria aggravata. Due principali censure: (1) contestazione del riconoscimento dell'aggravante "delle più persone riunite" per mancata "contestualità" tra la fuga del Keita (sottrazione del giubbotto) e l'aggressione della complice De Nicolao; (2) contestazione del riconoscimento dell'aggravante per l'uso di arma impropria (cocci di vetro), sostenendo che l'azione armata fosse estemporanea e che mancasse in capo al Keita il necessario elemento soggettivo (consapevolezza o colpevole ignoranza) relativo all'uso dell'arma.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) l'aggravante delle più persone riunite richiede la compresenza degli autori sul luogo del delitto durante il suo svolgimento, non la contemporaneità nell'esecuzione dello stesso segmento di condotta; contributi atipici sono rilevanti se causalmente efficaci. Nel caso, la sottrazione e l'aggressione integrano una sinergia funzionale (Keita sottraeva il giubbotto e la De Nicolao aggrediva subito dopo per favorirne la fuga), quindi sussiste la compresenza; (2) quanto all'aggravante per uso di arma, la Corte ha richiamato l'art. 59 comma 2 cod. pen.: per le circostanze aggravanti è sufficiente che esse siano conosciute, ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore colposo; tale criterio si applica anche ai concorrenti (art. 118 cod. pen.). Qui i cocci di bottiglia erano presenti e il loro impiego offensivo era prevedibile, sicché il coefficiente soggettivo richiesto è integrato anche per il partecipante non armato. Infine è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8
Richiamata in ordine alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; norma procedurale sullo svolgimento del giudizio
Codice penale, art. 110
Usato per richiamare il concorso di persone nel reato: non è necessario che i concorrenti compiano contestualmente lo stesso segmento di condotta, basti la compresenza e la sinergia offensiva
Codice penale, art. 59 comma 2
Stabilisce il minimo coefficiente soggettivo richiesto per le circostanze aggravanti: devono essere conosciute, ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore colposo; la Corte lo applica per valutare l'imputabilità dell'aggravante anche rispetto ai coautori
Codice penale, art. 118
Regola la valutazione delle circostanze in caso di concorso di persone; la Corte lo interpreta come compatibile con il criterio generale di imputazione soggettiva dell'art. 59
Codice penale, art. 416-bis commi 4 e 5
Richiamato nella giurisprudenza citata come esempio di applicazione dell'imputazione dell'aggravante della disponibilità di armi anche ai partecipi che ne siano consapevoli o che lo ignorino per colpa
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede che la parte che propone il ricorso, se rigettato, sia condannata al pagamento delle spese del procedimento; applicato per la condanna alle spese
Massime di principio
- L'aggravante "delle più persone riunite" richiede la compresenza sul luogo del reato durante il suo svolgimento, ma non la contemporaneità nell'esecuzione dello stesso segmento di condotta; contributi diversi e successivi possono concorrere all'aggravante se sono causalmente efficaci per la consumazione del reato.
- Nei reati a sviluppo diacronico (es. rapina impropria: prima sottrazione poi violenza) è possibile attribuire l'aggravante quando un concorrente sottrae e l'altro esercita la violenza subito dopo per garantire la fuga, integrando una sinergia funzionale.
- Per il riconoscimento delle aggravanti oggettive in capo ai concorrenti, il coefficiente soggettivo richiesto ai sensi dell'art. 59 comma 2 (conoscenza, ignoranza colposa, errore colposo) è sufficiente e si applica anche in presenza di concorso di persone (art. 118).
- La presenza di armi o strumenti pericolosi sul luogo e la prevedibilità del loro impiego possono legittimare l'attribuzione dell'aggravante anche al partecipante non armato, quando dal contesto risulti che l'uso era prevedibile.
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio di spese prima di proporre ricorso infondato.
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