Cassazione Civile, Ordinanza n. 23638/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, medici ammessi ai corsi di specializzazione universitaria in anni compresi tra il 1985 e il 1994, chiedevano il risarcimento dei danni per la tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento italiano delle direttive comunitarie sul compenso degli specializzandi. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto, individuando come dies a quo il 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, in linea con la giurisprudenza consolidata. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione i medici denunciavano violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente fissato tale data iniziale della prescrizione. Le amministrazioni resistenti proponevano controricorso e un ricorso incidentale condizionato, fondato sulla dedotta omessa considerazione di un giudicato esterno, da esaminarsi solo in caso di accoglimento del ricorso principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che la sentenza impugnata si fosse uniformata a un orientamento nomofilattico già consolidato: il diritto al risarcimento per tardiva attuazione delle direttive sui compensi agli specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999. Ha inoltre rilevato che i ricorrenti non avevano svolto critiche idonee a scardinare tale orientamento, limitandosi a richiamare precedenti non decisivi o argomenti non pertinenti. È stato reputato irrilevante anche ogni dubbio su giurisdizione, natura della responsabilità o legittimazione passiva ai fini della decorrenza della prescrizione. Conseguentemente il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
Il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, decorrente dal 27 ottobre 1999 per il diritto al risarcimento del danno da tardiva trasposizione delle direttive sui medici specializzandi.
art. 360 c.p.c.
Il motivo era prospettato come violazione di legge, ma è stato ritenuto non idoneo a superare l’orientamento consolidato della Corte.
art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e il ricorso non offre argomenti validi per mutare orientamento.
L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
La sua entrata in vigore ha segnato il dies a quo della prescrizione, poiché ha reso definitivo l’inadempimento residuo dello Stato verso gli specializzandi non coperti dalle sentenze irrevocabili amministrative.
D.Lgs. n. 368 del 1999
La diversa disciplina retributiva introdotta successivamente non incide sulla decorrenza della prescrizione del diritto azionato per il periodo precedente.
L. n. 260 del 1958, art. 4
L’eventuale evocazione di un diverso organo statuale rispetto a quello corretto integra una mera irregolarità sanabile e non esclude la validità del rapporto processuale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione è avvenuta in camera di consiglio con il rito camerale previsto per il ricorso.
art. 96 c.p.c.
È stata accolta la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza contrari alla tesi dei ricorrenti.
art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
È stato disposto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti principali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento di legittimità consolidato e il ricorrente non offre argomenti specifici e convincenti per una rimeditazione.
- Per il risarcimento del danno da tardiva o incompleta attuazione delle direttive comunitarie sui compensi dei medici specializzandi, il termine di prescrizione decennale decorre dalla data in cui il legislatore ha reso definitivo l’inadempimento residuo, individuata nel 27 ottobre 1999.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione non assumono rilievo, di per sé, dubbi sulla giurisdizione, sulla qualificazione della responsabilità o sulla precisa individuazione del soggetto passivamente legittimato, quando il danneggiato poteva comunque attivarsi anche stragiudizialmente per interrompere il termine.
- La mancata evocazione dell’esatto organo statuale non impedisce, in presenza di una corretta individuazione sostanziale del debitore pubblico, la validità del rapporto processuale, trattandosi al più di irregolarità sanabile.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre tesi già superate dalla giurisprudenza consolidata, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, può essere dichiarato inammissibile; in tale situazione può essere anche ravvisata la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
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