Sentenza n. 1837/2026 - Napoli, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo RG n. 3657 del 2023 presentato da -OMISSIS- per l’annullamento: 1. della informativa antimafia emessa da parte della Prefettura Benevento - Ufficio Antimafia - Prot. Interno del 03/08/2023, avente ad oggetto il rilascio di un provvedimento interdittivo antimafia, e conseguente trasmissione provvedimento di Informazione Antimafia Interdittiva ai sensi dell'art. 92, comma 2 bis del D.Lgs. n. 159/2011; 2. della nota Prefettizia e della Questura di Benevento, di cui si ignorano estremi e contenuto, da cui sarebbe emersa la sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa; 3. delle note del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Benevento e della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli; 4. della relazione dai rappresentanti delle forze dell'ordine incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della impresa di -OMISSIS-; 5. della informativa della Prefettura di Benevento nei confronti della ditta -OMISSIS- recante la permanenza dello stato degli accertamenti delle situazioni di cui agli artt. 84, comma 4 e all'art 91, comma 6, del D.LGS 6/9/2011 n. 159, e di ogni altro provvedimento connesso, propedeutico a quelli impugnati e che sono lesivi degli interessi della ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4/9/2023, per l’annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo, alla luce di ulteriori argomentazioni. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo n. RG 3663 del 2023 presentato da -OMISSIS- per l’annullamento: 1. della informativa antimafia emessa da parte della Prefettura Benevento - Ufficio Antimafia - Prot. Interno n.-OMISSIS- avente ad oggetto il rilascio di un provvedimento interdittivo antimafia, e conseguente trasmissione provvedimento di Informazione Antimafia Interdittiva ai sensi dell'art 92, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 159/2011; 2. della nota Prefettizia e della Questura di Benevento da cui sarebbe emersa la sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa; 3. delle note del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Benevento e della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli; 4. della relazione dai rappresentanti delle forze dell'ordine incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della ditta di -OMISSIS-; 5. della informativa della Prefettura di Benevento nei confronti della ditta -OMISSIS-, recante la permanenza dello stato degli accertamenti delle situazioni di cui agli artt. 84, comma 4, e all'art 91, comma 6, del D.LGS 6/9/2011 n. 159, e dei motivi che la sottendono, e di ogni altro provvedimento connesso, propedeutico a quelli impugnati e che sono lesivi degli interessi della ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-in Liquidazione il 4/9/2023 per l’annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo, alla luce di ulteriori argomentazioni. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo n. RG 3672 del 2023 presentato da -OMISSIS- nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale per l’annullamento: 1. della informativa antimafia emessa da parte della Prefettura Benevento - Ufficio Antimafia - prot. Interno del 03/08/2023, avente ad oggetto il rilascio di un provvedimento interdittivo antimafia, e conseguente trasmissione provvedimento di Informazione Antimafia Interdittiva ai sensi dell'art 92, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 159/2011; 2. della nota Prefettizia e della Questura di Benevento, da cui sarebbe emersa la sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa; 3. delle note del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Benevento e della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli; 4. della relazione dai rappresentanti delle forze dell'ordine incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della ditta di -OMISSIS-; 5. della informativa della Prefettura di Benevento nei confronti della ditta -OMISSIS- recante la permanenza dello stato degli accertamenti delle situazioni di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del D.LGS 6/9/2011 n. 159, e di ogni altro provvedimento connesso, propedeutico a quelli impugnati e che sono lesivi degli interessi della ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ditta Individuale -OMISSIS- il 5/9/2023 per l’annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo, alla luce di ulteriori argomentazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Informative antimafia interdittive adottate dalla Prefettura di Benevento nei confronti di tre imprese, unitamente agli atti istruttori, presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I tre ricorsi, successivamente integrati da motivi aggiunti e riuniti per la stretta connessione oggettiva e soggettiva, contestavano le informative antimafia interdittive adottate nei confronti delle imprese. Le ricorrenti deducevano, in sintesi, l'insussistenza di elementi idonei a dimostrare il pericolo di infiltrazione mafiosa, evidenziando che l'imprenditore comune era incensurato, che la misura cautelare applicata nei suoi confronti per turbata libertà degli incanti era stata annullata dal tribunale del riesame e la riforma confermata dalla Corte di cassazione, che il procedimento penale non era giunto alla richiesta di rinvio a giudizio, che i familiari o soggetti con i quali egli intratteneva rapporti non sarebbero stati stabilmente collegati alla criminalità organizzata e che le imprese non avrebbero avuto rapporti con i soggetti indicati dalla Prefettura. Le ricorrenti censuravano inoltre la violazione dell'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che, in presenza di una eventuale agevolazione soltanto occasionale, l'Amministrazione avrebbe dovuto applicare misure di prevenzione collaborativa meno afflittive anziché l'interdittiva. Il quadro prefettizio valorizzava invece intercettazioni e attività investigative relative al condizionamento di gare pubbliche, la misura cautelare per turbata libertà degli incanti, rapporti e frequentazioni con soggetti ritenuti contigui ad ambienti criminali, collegamenti societari e familiari, partecipazioni a raggruppamenti temporanei e una rete di relazioni ritenuta idonea a collegare le tre imprese a contesti di criminalità organizzata.
La decisione
Il TAR ha riunito i tre ricorsi per la stretta connessione derivante dall'analogo quadro indiziario e dalla comune riconducibilità delle imprese al medesimo imprenditore, quindi li ha respinti integralmente. Il Collegio ha ritenuto che le informative fossero sorrette da un quadro indiziario grave, specifico e complessivamente robusto, fondato su ampia attività investigativa e documentazione giudiziaria, idoneo a sostenere una prognosi concreta e attuale di permeabilità mafiosa secondo il criterio del 'più probabile che non'. Ha escluso che l'archiviazione o l'inutilizzabilità delle intercettazioni nel procedimento penale impedissero la loro valutazione ai fini amministrativi: l'inutilizzabilità penale non preclude l'apprezzamento dei fatti storicamente emersi nell'ambito autonomo del procedimento amministrativo antimafia. Ha inoltre ritenuto rilevante il reato di turbata libertà degli incanti quale reato-spia ai sensi dell'art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011. Le deduzioni relative all'incensuratezza, all'annullamento della misura cautelare e all'assenza di rapporti diretti con le consorterie non sono state ritenute sufficienti a neutralizzare la valutazione complessiva degli elementi, che non potevano essere esaminati in modo atomistico. Quanto all'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, il TAR ha ritenuto legittima la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, poiché il quadro istruttorio evidenziava legami stabili e non una mera agevolazione occasionale. La scelta dell'interdittiva è stata quindi ritenuta coerente e proporzionata rispetto alla gravità e all'ampiezza degli elementi raccolti. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011
Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva (…) sono desunte: a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353 (…)
La turbata libertà degli incanti costituisce reato-spia rilevante ai fini dell'informativa antimafia. Il provvedimento cautelare e gli elementi relativi al reato possono concorrere alla valutazione prefettizia del rischio infiltrativo.
art. 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011
È richiamato quale disposizione relativa agli accertamenti e agli elementi posti a fondamento dell'informativa antimafia interdittiva.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
È richiamato quale base normativa della trasmissione del provvedimento di informazione antimafia interdittiva.
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
Le misure di prevenzione collaborativa sono praticabili quando l'agevolazione dei soggetti indiziati di appartenere a organizzazioni mafiose abbia carattere occasionale; esse non sono dovute quando il quadro istruttorio evidenzi legami stabili e un'infiltrazione non meramente episodica.
art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011
Il controllo giudiziario può essere richiesto dall'impresa destinataria di interdittiva che abbia impugnato il provvedimento, quando ricorra il presupposto dell'agevolazione occasionale.
Massime di principio
- Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato mediante una prognosi induttiva e probabilistica, secondo il criterio del “più probabile che non”, senza necessità di raggiungere il grado di certezza richiesto per l'accertamento della responsabilità penale.
- La valutazione prefettizia antimafia può fondarsi su una pluralità di elementi, tra cui anomalie nella struttura o gestione dell'impresa, rapporti familiari o relazionali qualificati, frequentazioni con soggetti contigui alla criminalità organizzata, misure cautelari, condanne, assoluzioni o proscioglimenti dai quali emergano fatti sintomatici di contaminazione mafiosa.
- L'inutilizzabilità di intercettazioni o di altri elementi nel processo penale non impedisce, di per sé, la valutazione amministrativa dei fatti storicamente emersi, poiché l'accertamento prefettizio del rischio infiltrativo è autonomo rispetto all'accertamento della responsabilità penale.
- Gli elementi posti a fondamento dell'interdittiva antimafia devono essere valutati nel loro complesso e non atomisticamente: la rilevanza di ciascun indizio deriva anche dal suo collegamento sistematico con gli altri elementi del quadro istruttorio.
- Le misure di prevenzione collaborativa sono applicabili soltanto quando l'agevolazione dell'attività criminale abbia carattere occasionale; in presenza di legami stabili o di una rete relazionale strutturata con ambienti criminali, è legittima l'adozione dell'informativa antimafia interdittiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 584/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 585/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 586/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 587/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 588/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 589/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →