Cassazione Civile, Ordinanza n. 19404/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento di un assegno di traenza munito di clausola di intrasferibilità, emesso in favore di una beneficiaria e poi incassato da soggetto diverso dal legittimo prenditore presso una banca negoziatrice. La compagnia assicurativa, quale parte che aveva disposto l’emissione del titolo, ha chiesto il risarcimento del danno alla banca che aveva negoziato e pagato l’assegno. Il tribunale aveva respinto la domanda, ma la corte d’appello l’aveva accolta ritenendo la banca responsabile per non aver dimostrato di avere osservato la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c., e negando il concorso di colpa della danneggiata per la spedizione del titolo tramite posta ordinaria. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1176 c.c. in relazione all’art. 43 del r.d. n. 1736/1933, sostenendo di avere provato la diligenza nell’identificazione del presentatore mediante esibizione di carta d’identità e codice fiscale e censurando l’idea che la norma configuri una responsabilità oggettiva o imponga controlli ulteriori non previsti dalla legge; 2) violazione dell’art. 1227 c.c. in relazione all’art. 43 legge assegni e agli artt. 83-84 d.P.R. n. 445/1973, per avere la corte d’appello escluso il concorso colposo della danneggiata nonostante la spedizione dell’assegno con posta ordinaria, modalità che avrebbe esposto al rischio di sottrazione e incasso abusivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha ribadito che la responsabilità della banca negoziatrice ex art. 43, comma 2, legge assegni ha natura contrattuale da contatto sociale e che la banca può liberarsi provando di avere assolto l’obbligazione con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. Nel caso concreto, la prova dell’identificazione del prenditore tramite esibizione di carta d’identità e tesserino del codice fiscale non poteva essere ritenuta insufficiente sulla base della sola circolare ABI, priva di portata precettiva e non corrispondente a standards normativi o sociali vincolanti; inoltre, non risultava che il titolo fosse alterato o contraffatto. Ha inoltre affermato che la spedizione di un assegno per posta ordinaria integra condotta idonea a fondare il concorso di colpa del mittente ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
Comma 2: "Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento"
La norma si applica anche all’assegno di traenza munito di clausola di intrasferibilità e riguarda anche la banca negoziatrice, la quale può andare esente da responsabilità se prova di avere adempiuto con la diligenza professionale richiesta.
art. 1176, comma 2, c.c.
La diligenza richiesta al banchiere è quella professionale; il relativo giudizio è una clausola generale da concretizzare secondo standards dell’ordinamento e della realtà sociale, senza imporre controlli ulteriori non previsti dalla legge.
art. 1218 c.c.
È richiamato per inquadrare la responsabilità della banca in termini contrattuali: la banca risponde dell’inadempimento salvo prova che la prestazione sia stata eseguita con la diligenza dovuta.
art. 1227, comma 1, c.c.
La spedizione di un assegno per posta ordinaria, con esposizione volontaria al rischio di sottrazione e incasso abusivo, può integrare concorso colposo del danneggiato, concorrendo causalmente con l’eventuale colpa della banca.
artt. 83-84 d.P.R. 29 marzo 1973
Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sul concorso colposo e sulle modalità di identificazione, ma non vengono valorizzati come base di un obbligo di controlli ulteriori rispetto a quelli tipici.
artt. 3 e 4 e ss. r.d. n. 773/1931
Sono richiamati per affermare che la carta d’identità è il fondamentale strumento di identificazione personale nel sistema ordinamentale.
art. 1, lett. c) e d), d.P.R. n. 445/2000
Conferma il rilievo della documentazione identificativa personale ai fini dell’accertamento dell’identità.
art. 292 r.d. n. 635/1940
È richiamato quale ulteriore base normativa del sistema di identificazione personale tramite documento.
art. 19 d.lgs. n. 231/2007
In materia antiriciclaggio prevede, per la clientela persona fisica, l’identificazione con il semplice controllo di un documento di identità non scaduto, senza imporre regole più rigorose per i casi ordinari.
art. 43 legge assegni
È utilizzato come riferimento sostanziale della responsabilità della banca negoziatrice per pagamento a soggetto non legittimato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di impugnazione dedotto per violazione di legge in relazione sia alla diligenza professionale sia al concorso di colpa.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato per rinviare alle argomentazioni delle precedenti pronunce di legittimità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- La banca negoziatrice che paghi un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario risponde in via contrattuale da contatto sociale, ma può liberarsi provando di avere adempiuto con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.
- Nel giudizio sulla diligenza della banca nell’identificazione del presentatore del titolo, il giudice di merito deve applicare standards normativi e sociali effettivamente esistenti; non possono essere trasformate in regole vincolanti mere raccomandazioni di prassi o circolari interne prive di forza precettiva.
- Ai fini dell’identificazione del portatore di un assegno, la produzione di un valido documento di identità può costituire controllo sufficiente, salvo specifiche circostanze anomale o segni di alterazione del titolo che impongano ulteriori verifiche previste dalla legge o imposte da concreti indici di rischio.
- La spedizione di un assegno per posta ordinaria, anche se non trasferibile, espone volontariamente il mittente a un rischio superiore a quello della comune prudenza e può integrare concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. in caso di sottrazione e incasso abusivo.
- Il nesso causale tra la condotta della banca e il pagamento indebito può concorrere con la condotta colposa del mittente, senza che una delle due escluda automaticamente l’altra: la ripartizione della responsabilità dipende dalla concreta incidenza causale delle rispettive condotte.
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