Sentenza n. 4278/2026 - Milano, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 542 del 2024, depositata e resa pubblica in data 26 luglio 2024, Sez. Lavoro, r.g. 340/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 24 febbraio 2025 anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 7 maggio 2026. E, per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnao, per nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi. Con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali della presente procedura, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori della parte ricorrente, che si dichiarano antistatari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 542/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi euro 1.500,00, oltre alle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione lavoro, n. 542/2024, pubblicata il 26 luglio 2024 e passata in giudicato. La pronuncia aveva dichiarato il diritto della docente alla Carta del docente per tre anni scolastici, per euro 500,00 per ciascun anno, e condannato il Ministero a mettere a disposizione l’importo complessivo di euro 1.500,00, oltre alle spese di lite. La ricorrente aveva inoltre chiesto la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta e la condanna del Ministero alle spese della procedura. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, il Ministero ha accreditato tardivamente le somme dovute; la ricorrente ha quindi insistito per la sola condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha eseguito il giudicato e la ricorrente ha così conseguito il bene della vita perseguito. Ha posto le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione in applicazione della soccombenza virtuale, rilevando che non risultava un adempimento anteriore all’instaurazione della causa. Ha liquidato le spese in euro 800,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, disponendone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La liquidazione tiene conto dell’impegno limitato richiesto da una controversia seriale vertente sull’esecuzione di una sentenza relativa alla Carta del docente. La richiesta di nomina del commissario ad acta non è stata accolta né esaminata nel merito, essendo intervenuta l’esecuzione.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Premesso che la ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza n. 542 del 2024, pronunciata all’esito del procedimento n.r.g. 340/2024, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro ha così statuito
La tutela azionata è il giudizio di ottemperanza diretto a ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato; nel caso concreto, l’esecuzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione del comando giudiziale da parte dell’amministrazione dopo la proposizione del ricorso, quando realizza il bene della vita richiesto, comporta la cessazione della materia del contendere.
- Se l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione della soccombenza virtuale, quando non risulti un adempimento anteriore alla causa.
- Nella liquidazione delle spese di un giudizio seriale di ottemperanza, il compenso può essere commisurato al limitato impegno richiesto e all’assenza di questioni specifiche e distinte di fatto o di diritto.
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