Sentenza n. 16638/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 10099/2025, resa all’esito della causa iscritta al R.G.10251/2024, pronunciata in data 26 maggio 2025 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma - successivamente corretta con decreto collegiale n 12284/2025 del 23 giugno 2025, in accoglimento dell'istanza proposta dalla parte ricorrente, al fine di emendare l'errore materiale consistente nell'omessa previsione della distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario - notificata in forma esecutiva in 30 giugno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza di ottemperanza n. 10099/2025, corretta con decreto collegiale n. 12284/2025, quanto alla distrazione e al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario; dedotta anche la mancata esecuzione relativa alla beneficiaria
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria e avvocato)
Prevale il privato
La controversia
La beneficiaria privata e il suo difensore, quest'ultimo limitatamente al capo sulle spese, hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 10099/2025 del 26 maggio 2025, corretta il 23 giugno 2025 per disporre la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario e notificata in forma esecutiva al Ministero il 30 giugno 2025. Hanno dedotto che non era intervenuto alcun pagamento integralmente satisfattivo. Per la beneficiaria, la mancata conclusione della fase di pagamento dipendeva dalla Ragioneria dello Stato, dopo che il Ministero aveva trasmesso i decreti; per l'avvocato, il Ministero non aveva corrisposto le spese liquidate nel giudizio presupposto.
La decisione
Il ricorso è stato respinto quanto alla beneficiaria: la sentenza presupposta aveva dichiarato cessata la materia del contendere nei suoi confronti, perché il Ministero aveva trasmesso i decreti alla Ragioneria dello Stato, e non è suscettibile di ottemperanza per la fase esecutiva rimasta a carico di un ufficio che non era stato parte né nel giudizio ordinario né in quello di ottemperanza. La beneficiaria deve prima rivolgere un'istanza alla Ragioneria e, in caso di inerzia, agire contro quest'ultima; se vi è invece un diniego espresso, deve proporre un ordinario giudizio di annullamento. Il ricorso è stato accolto quanto all'avvocato antistatario: essendo trascorsi più di 120 giorni dalla notifica in forma esecutiva al Ministero del 30 giugno 2025 alla notifica del ricorso dell'11 febbraio 2026, l'azione esecutiva era proponibile; non risultava pagato il credito per le spese. Il Ministero è stato quindi ordinato a eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, per provvedere nei successivi 60 giorni. È stata riservata l'eventuale penalità di mora ex art. 114 c.p.a. dopo la scadenza di entrambi i termini. Sono dovuti sulla somma ancora da pagare gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo e il rimborso delle spese vive successive. Spese compensate, salvo rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, da un lato, si nomina sin d’ora - anche al fine di contenere ulteriori esborsi di denaro pubblico che potrebbero generare responsabilità per danno erariale - il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine a dare esecuzione al giudicato, nei modi sopra descritti (con riserva di applicare, nell’eventualità, la penalità di mora di cui all’art. 114 c.p.a. nel caso di ulteriore inadempienza).
Nell'ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento e riservare la penalità di mora per l'ulteriore inosservanza, una volta decorsi i termini assegnati.
art. 14 d.l. 669/1996
Ne consegue che al momento della notifica del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
L'azione esecutiva contro la pubblica amministrazione può essere proposta una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni; nel caso deciso, il termine era trascorso tra la notifica in forma esecutiva del 30 giugno 2025 e la notifica del ricorso dell'11 febbraio 2026.
art. 1282, primo comma, c.c.
Sono altresì dovuti – sulla somma ancora dovuta - sia gli ulteriori interessi legali, dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo, sulla somma complessivamente dovuta in quanto, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente; sia il rimborso delle spese vive successive.
Il credito liquido ed esigibile per somme di denaro produce interessi di pieno diritto; nel caso, gli ulteriori interessi legali sulla somma residua decorrono dal deposito della sentenza di ottemperanza fino al pagamento.
Massime di principio
- L'ottemperanza non può essere utilizzata per ottenere l'esecuzione di una fase amministrativa rimasta affidata a un ufficio che non è stato parte del giudizio definito dalla decisione da eseguire; in caso di inerzia dell'ufficio, occorre prima sollecitarlo e poi agire contro di esso, mentre contro un diniego espresso va proposto un ordinario giudizio di annullamento.
- Le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione possono essere proposte dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare anticipatamente un commissario ad acta, stabilendo un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva e riservando la penalità di mora per il protrarsi dell'inadempimento.
- I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto; in sede di ottemperanza possono essere riconosciuti gli ulteriori interessi legali maturati sulla somma ancora dovuta fino al soddisfo.
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