Cassazione Civile, Sentenza n. 6844/2020 del 11/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La contribuente ha impugnato la cartella esattoriale con cui le era stato richiesto il pagamento del contributo consortile dovuto al Consorzio di bonifica. La Commissione tributaria provinciale di Foggia aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 318/25/2013 depositata il 23 dicembre 2013, aveva respinto l’appello. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione del R.D. n. 215/1933 e della L.R. n. 27/2003, sostenendo che il vantaggio per il proprio fondo era stato desunto dalla sola esecuzione di opere di bonifica e manutenzione sul territorio nel suo complesso, con conseguente imposizione generalizzata e senza prova di un beneficio specifico per l’immobile. Con il secondo motivo ha lamentato violazione dell’art. 2 della L.R. Puglia n. 8/2005, contestando la conclusione della CTR circa l’inapplicabilità della disposizione. Con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per omessa motivazione sull’eccezione secondo cui la riscossione coattiva avrebbe dovuto essere preceduta da un avviso di accertamento o di contribuenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: in presenza del perimetro di contribuenza e in assenza di specifiche contestazioni sulla legittimità del Piano di classificazione e riparto o del provvedimento di perimetrazione, opera la presunzione di legittimità della pretesa consortile; non è quindi il Consorzio a dover fornire ulteriori prove del credito e spetta al contribuente allegare in modo specifico e provare l’inefficacia dei fatti costitutivi, l’estinzione o la modificazione del diritto. Nel caso concreto l’immobile risultava compreso nell’area consortile e la ricorrente aveva formulato contestazioni generiche sull’assenza di beneficio, senza denunciare vizi degli atti presupposti né indicare e fornire prove adeguate. Il secondo motivo è infondato, ma la motivazione della CTR è stata corretta ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.: in base all’art. 24 della L.R. Puglia n. 12/2005, il Consorzio del Gargano era escluso dall’applicazione della L.R. n. 8/2005. Il terzo motivo è inammissibile: non essendo la questione trattata nella sentenza impugnata, la ricorrente non ha riportato l’atto di appello né lo ha localizzato con precisione, omettendo di indicare sia dove l’eccezione fosse reperibile nel fascicolo sia il punto dell’atto in cui era formulata. La ricorrente è stata condannata a pagare al Consorzio Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge, se dovuti; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 11
Persiste quindi l’attuale presunzione di legittimità della pretesa tributaria avanzata dal Consorzio, fondata sul presupposto impositivo del conseguimento o della conseguibilità del vantaggio R.D. n. 215 del 1933, ex art. 11 (come valutato nel Piano), non dovendo l’ente pubblico fornire ulteriori elementi probatori del credito, poichè in tal caso l’onere della prova contraria si trasferisce sul consorziato il quale, ove contesti la inesistenza dei fatti costitutivi dei diritto di credito (come nella specie, per assenza di un concreto vantaggio conseguito dal fondo per mancato funzionamento degli impianti di bonifica) è tenuto ad assolvere compiutamente all’onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, nonchè all’onere di indicare ed esperire i relativi mezzi di prova (cfr. Cass. n. 9100/2012).
Il presupposto contributivo consiste nel conseguimento o nella conseguibilità del vantaggio per il fondo, come valutato nel Piano. Se il contribuente non contesta specificamente gli atti presupposti, il Consorzio non deve fornire ulteriori elementi probatori del credito; chi deduce l’inesistenza dei fatti costitutivi deve formulare una contestazione specifica e indicare e esperire i relativi mezzi di prova.
art. 2697 c.c.
Ne consegue che nell’ipotesi in questione ritorna in vigore la ordinaria disciplina codicistica ex art. 2697 c.c. secondo cui colui che intende far valere un diritto (il Consorzio) è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa.
Quando è contestata specificamente la legittimità del Piano di classificazione e riparto o l’inesattezza del suo contenuto, viene meno la presunzione che giustifica l’inversione dell’onere probatorio e torna applicabile la regola ordinaria: il Consorzio deve provare i fatti costitutivi della pretesa.
L.R. Puglia 11 agosto 2005, n. 8, art. 2
Come contestato anche dal Consorzio controricorrente, ai sensi della L.R. Puglia n. 12 del 2005, art. 24 il Consorzio del Gargano era escluso dall’applicazione delle norme di cui alla L.R. n. 8 del 2005 cit. (“Interpretazione autentica della L.R. 11 agosto 2005, n. 8. – Le disposizioni contenute nella L.R. 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica), vanno riferite a tutti i Consorzi di bonifica della Puglia a eccezione di quelli del Gargano e di Capitanata”).
La disposizione regionale invocata dalla contribuente non si applicava al Consorzio del Gargano, escluso dall’ambito delle norme della L.R. n. 8/2005.
L.R. Puglia 11 agosto 2005, n. 8
Come contestato anche dal Consorzio controricorrente, ai sensi della L.R. Puglia n. 12 del 2005, art. 24 il Consorzio del Gargano era escluso dall’applicazione delle norme di cui alla L.R. n. 8 del 2005 cit. (“Interpretazione autentica della L.R. 11 agosto 2005, n. 8. – Le disposizioni contenute nella L.R. 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica), vanno riferite a tutti i Consorzi di bonifica della Puglia a eccezione di quelli del Gargano e di Capitanata”).
Le disposizioni della L.R. n. 8/2005 in materia di Consorzi di bonifica, per l’interpretazione autentica richiamata dalla Corte, non si applicano ai Consorzi del Gargano e di Capitanata.
L.R. Puglia n. 12/2005, art. 24
Come contestato anche dal Consorzio controricorrente, ai sensi della L.R. Puglia n. 12 del 2005, art. 24 il Consorzio del Gargano era escluso dall’applicazione delle norme di cui alla L.R. n. 8 del 2005 cit. (“Interpretazione autentica della L.R. 11 agosto 2005, n. 8. – Le disposizioni contenute nella L.R. 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica), vanno riferite a tutti i Consorzi di bonifica della Puglia a eccezione di quelli del Gargano e di Capitanata”).
L’art. 24 esclude il Consorzio del Gargano dall’applicazione delle disposizioni della L.R. Puglia n. 8/2005.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La doglianza è parimenti infondata ancorchè per ragioni diverse da quella indicata dalla CTR, la cui motivazione sul punto va corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..
La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando la censura è infondata per una ragione diversa da quella adottata dal giudice di appello.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta “nullità della sentenza” ex art. 360 c.p.c., n. 4 per avere la CTR omesso ogni motivazione sull’eccezione, sollevata dalla medesima, relativamente alla “necessità di far precedere la riscossione coattiva del contributo da un avviso di accertamento o di contribuenza”.
La norma è invocata per denunciare la nullità della sentenza per omessa motivazione su una questione; nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica indicazione e localizzazione dell’atto processuale che avrebbe documentato la questione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Il comma 1-bis è richiamato come parametro per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- In presenza di un perimetro di contribuenza e del relativo Piano, se il contribuente non contesta specificamente la legittimità del Piano di classificazione e riparto o l’inesattezza del suo contenuto, la pretesa contributiva si presume legittima e il Consorzio è esonerato dalla prova di concreti benefici derivati a ciascun fondo.
- Quando il contribuente contesta specificamente la legittimità del Piano di classificazione e riparto o l’inesattezza del suo contenuto, viene meno la presunzione che fonda l’inversione dell’onere probatorio e si applica la regola ordinaria dell’art. 2697 c.c., per cui il Consorzio deve provare i fatti costitutivi del credito.
- Chi, in presenza della presunzione derivante dagli atti di perimetrazione e classificazione, deduce l’inesistenza del beneficio per il proprio fondo deve allegare in modo specifico i fatti contestati e indicare ed esperire i relativi mezzi di prova; contestazioni generiche sull’assenza di vantaggio non sono sufficienti.
- La Corte di cassazione può dichiarare infondato un motivo per una ragione diversa da quella esposta dal giudice di appello e correggere la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.
- Quando si denuncia un error in procedendo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali solo se il ricorrente li indica compiutamente; occorre consentire la verifica mediante trascrizione o specifica localizzazione esterna e interna dell’atto e del passaggio rilevante.
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