Cassazione Civile, Ordinanza n. 21420/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una dipendente, nell’ambito di un procedimento ex L. n. 92 del 2012. Il tribunale aveva già ritenuto illegittimo il recesso per violazione dell’obbligo di repechage, e la corte d’appello aveva confermato la decisione. La società sosteneva che il rapporto di convivenza tra la dipendente e un medico operante presso una struttura sanitaria cliente integrasse un conflitto di interessi non eliminabile con un mero ricollocamento interno; inoltre deduceva che la motivazione della sentenza d’appello fosse apparente, che la corte avesse omesso di considerare l’impossibilità di ricollocazione e che vi fosse omessa pronuncia sull’inoperatività del repechage. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: violazione dell’art. 3 L. n. 604 del 1966, nullità per motivazione apparente, omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi, perché la sentenza impugnata si fondava sulla sola violazione dell’obbligo di repechage, autonomo presupposto di legittimità del giustificato motivo oggettivo; una volta esclusa la possibilità di ricollocazione, ogni ulteriore questione risultava superflua. Il secondo motivo è stato giudicato infondato perché la motivazione della corte territoriale era comunque percepibile e non rientrava nei casi estremi di nullità della sentenza individuati dalla giurisprudenza di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme, senza specifica indicazione delle diverse basi fattuali delle due decisioni di merito. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, poiché il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata implicavano il rigetto anche della doglianza sul repechage. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 L. n. 604 del 1966
giustificato motivo oggettivo
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo richiede, oltre alla soppressione della posizione lavorativa, anche la prova dell’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altra posizione, cioè dell’adempimento dell’obbligo di repechage.
art. 8 L. n. 604 del 1966
Richiamato nel provvedimento di merito come base della tutela accordata al lavoratore in conseguenza dell’illegittimità del licenziamento.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione è configurabile solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
art. 111 Cost.
Il vizio di motivazione assume rilievo costituzionale solo se la motivazione è radicalmente mancante o meramente apparente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il paradigma processuale per dedurre la nullità della sentenza per vizi di motivazione o per omessa pronuncia nei limiti consentiti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione della diversità delle rationes decidendi di merito.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice d’appello rigetta il gravame e conferma espressamente la sentenza impugnata, con implicito rigetto della censura veicolata nel motivo.
art. 348-ter c.p.c.
La presenza di decisioni di primo e secondo grado conformi preclude, in cassazione, la deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., salvo specifica dimostrazione di diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte deve dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’onere datoriale non si esaurisce nella prova della soppressione del posto: occorre anche dimostrare l’effettiva impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni compatibili all’interno dell’organizzazione aziendale.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge o falsa applicazione deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda su un presupposto autonomo e decisivo, è inutile censurare profili ulteriori non decisivi.
- La nullità della sentenza per motivazione sussiste solo nei casi-limite di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non basta una motivazione sintetica, non condivisa o ritenuta insufficiente dalla parte soccombente.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione se il ricorrente non indica specificamente le diverse basi fattuali delle due pronunce di merito.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la corte d’appello, rigettando l’impugnazione e confermando la sentenza di primo grado, ha implicitamente e inequivocabilmente disatteso anche la specifica censura sollevata con il motivo di gravame.
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