Sentenza n. 9246/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensiva: a) del verbale del consiglio di classe dell’ITIS Cassino “Ettore Majorana”, della classe-OMISSIS-” del 07.06.2024 nella parte in cui è deliberato di non ammettere l’istante a sostenere l’esame 2 di Stato, notificato in data 10.06.2024 con atto prot. -OMISSIS-; b) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale ed in particolare nella parte in cui il Consiglio di Classe ha deliberato di non ammettere l’istante a sostenere l’esame di Stato; c) della valutazione finale ove risulta non ammesso a sostenere gli esami di Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del consiglio di classe di non ammissione all'esame di Stato e relativa valutazione finale
Esito
Favorevole al resistente (istituzione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente ha impugnato la deliberazione di non ammissione all'esame di Stato sostenendo che l'istituto non avesse predisposto o sottoposto alla famiglia un Piano Didattico Personalizzato specifico, né attivato interventi di recupero e una didattica individualizzata e personalizzata adeguata alla diagnosi certificata. Ha dedotto la violazione dell'ordinanza ministeriale richiamata nel ricorso, del PTOF dell'istituto e dell'art. 4, comma 6, d.lgs. 122/2009, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, incongruenza e illogicità manifesta. In particolare, ha contestato che le attività di recupero fossero state svolte indistintamente per l'intera classe, senza adeguata diversificazione, e che la scuola non avesse considerato le sue difficoltà di apprendimento né informato tempestivamente la famiglia circa le carenze, nonostante i colloqui con il dirigente scolastico.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, confermando le valutazioni già espresse in sede cautelare. Dalla documentazione prodotta dall'amministrazione è risultato che il Piano Didattico Personalizzato era stato predisposto all'inizio dell'anno scolastico e prevedeva misure dispensative e strumenti compensativi. È inoltre emerso che la scuola aveva organizzato attività di recupero delle insufficienze del primo trimestre e che il consiglio di classe aveva dichiarato di avere applicato gli strumenti previsti dal PDP. La deliberazione di non ammissione non è stata ritenuta avulsa dalla situazione personale dello studente: il consiglio di classe aveva considerato il percorso personalizzato, il raggiungimento degli obiettivi minimi e le carenze persistenti, rilevando insufficienze gravi e diffuse in più discipline, anche caratterizzanti l'indirizzo di studi. Non sono state quindi ravvisate violazioni delle regole sulla personalizzazione didattica, né difetto di istruttoria o motivazione. Il ricorso è stato definitivamente respinto; le spese di lite sono state compensate per la tipologia delle questioni trattate.
Norme richiamate
Ordinanza ministeriale 5 novembre 2007, n. non determinabile
art. 2, commi 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione agli obblighi di personalizzazione della didattica e agli interventi a sostegno dello studente con difficoltà certificate; il TAR ha ritenuto, sulla base degli atti, che tali obblighi fossero stati assolti.
PTOF dell'Istituto Tecnico Industriale Statale Ettore Majorana per l'anno scolastico 2023/2024
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento alle modalità di recupero delle insufficienze; la censura è stata ritenuta infondata alla luce delle attività di recupero documentate.
art. 4, comma 6, d.lgs. 122/2009
Il ricorrente lo ha invocato in relazione agli interventi pedagogico-didattici e alla valutazione dello studente; il TAR ha ritenuto non dimostrata la violazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito, insieme alla disciplina in materia di protezione dei dati relativi alla salute, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ha costituito il presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ha concorso a fondare l'ordine di oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- La non ammissione di uno studente all'esame di Stato è legittima quando risulta fondata su una valutazione complessiva e adeguatamente motivata del percorso scolastico, delle carenze persistenti e dei livelli di apprendimento finali, anche in presenza di una diagnosi certificata di disturbo specifico dell'apprendimento.
- La predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato contenente misure dispensative e strumenti compensativi, unitamente alla loro effettiva considerazione nella valutazione finale, esclude la censura di mancata personalizzazione della didattica quando tale circostanza risulti dalla documentazione scolastica.
- Il giudizio di non ammissione non è illegittimo per il solo fatto che lo studente presenti difficoltà di apprendimento certificate; è necessario dimostrare che la scuola abbia omesso gli strumenti personalizzati previsti o che il consiglio di classe abbia valutato lo studente senza tener conto del percorso individualizzato.
- La documentazione relativa alla predisposizione del PDP, alle attività di recupero e alla motivazione del verbale del consiglio di classe può dimostrare l'adeguatezza dell'istruttoria e della motivazione della non ammissione, anche quando il ricorrente contesti genericamente l'approccio didattico dell'istituto.
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