Cassazione Penale, Sentenza n. 1236/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva richiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze di condanna che lo avevano ritenuto responsabile di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (sentenze d'appello del 30/04/2015, irrevocabile dal 28/03/2017, con pena di 14 anni; e del 06/05/2016, irrevocabile dal 29/11/2017, con pena di 10 anni). La Corte d'appello aveva dichiarato l'istanza inammissibile perché ritenuta mera reiterazione di una precedente istanza respinta con ordinanza del 05/04/2022. Il ricorrente ha dedotto che la precedente ordinanza aveva riguardato il ne bis in idem e non la continuazione, e ha contestato le valutazioni della Corte in ordine alla presunta diversità di compagine associativa e all'esistenza di un iato temporale tra i fatti
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la precedente ordinanza (05/06/2022) avesse effettivamente deciso una questione di ne bis in idem e non una istanza di continuazione. La sentenza di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata (07/04/2023) e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio sulla richiesta di applicazione della continuazione, precisando che il giudizio sul ne bis in idem è esaurito ma ciò non preclude la valutazione della continuazione
Norme richiamate
Sez. U, Sentenza Policastro
Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093
Richiamata per affermare che la Corte di cassazione può accedere agli atti della causa di merito quando il vizio dedotto consente tale verifica (utilizzata come principio processuale per esaminare la natura della precedente ordinanza)
Sez.1, Sentenza Pesce
Sez 1, n. 49735 del 30/11/2022, Pesce, n.m.
Citata come decisione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la precedente ordinanza sul ne bis in idem; la Cassazione prende atto che la questione del ne bis in idem è stata esaurita, ma ne ricava che ciò non impedisce l'instaurazione di un distinto giudizio volto ad ottenere l'applicazione della continuazione
Massime di principio
- La preclusione derivante da una precedente decisione sul ne bis in idem non impedisce, di per sé, la presentazione di una autonoma istanza di applicazione della continuazione: i due istituti sono distinti e vanno valutati separatamente
- Prima di dichiarare una nuova istanza 'meramente reiterativa', il giudice deve verificare la natura e l'oggetto della precedente decisione (se riguardava ne bis in idem o continuazione)
- Quando si impugna un provvedimento per presunto vizio di natura (es. errore sulla qualificazione della domanda), la Corte di cassazione può esaminare gli atti di merito per accertare la fondatezza della censura
- La diversità di compagine associativa tra due condanne non esclude automaticamente la possibilità di ritenere una volizione unitaria ai fini della continuazione: la valutazione della 'unita' intenzionale richiede un esame concreto dei fatti e della continuità dell'azione
- L'assenza di una soluzione di continuità temporale tra fatti deve essere provata o valutata nel merito; non può essere semplicemente presunta per dichiarare inammissibile un'istanza di continuazione
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