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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10142/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché, dal 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente e deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ufficio giudiziario)

La controversia

La persona condannata ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato la sua opposizione contro il decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché presentato senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, requisito ormai imposto per qualunque ricorso di legittimità dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Norma richiamata come base del decreto di espulsione emesso nei confronti del condannato.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile se non è sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha introdotto l'obbligo di sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto all'albo speciale, escludendo la proposizione personale del ricorso dal 3 agosto 2017.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che, a distanza di anni dall'entrata in vigore della legge n. 103/2017, non si possono più escludere profili di colpa tali da giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso qualunque provvedimento non è proponibile personalmente quando la legge richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancata sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dei requisiti soggettivi di sottoscrizione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ne ricorrano i presupposti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Quando l'irregolarità era prevedibile ed evitabile a distanza di tempo dall'entrata in vigore della disciplina, può essere applicata anche la sanzione pecuniaria prevista per i ricorsi inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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