Cassazione Penale, Ordinanza n. 07160/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la condanna di primo grado a mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa per furto aggravato. Con il ricorso per cassazione deduceva tre censure: 1) illegittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p., in relazione agli artt. 2 c.p., 2, 3, 24 e 25 Cost. e agli artt. 6 e 7 CEDU; 2) violazione di legge per mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità ex art. 54 c.p.; 3) violazione di legge per omesso riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. Il difensore depositava memoria insistendo per l'accoglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto alla prima doglianza, ha richiamato il proprio orientamento per cui l'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p. non viola il diritto di difesa né il diritto di impugnazione, perché disciplina solo le modalità di esercizio della facoltà di impugnare del difensore, senza comprimere il potere di impugnazione personale dell'imputato. Le ulteriori doglianze sono state ritenute inammissibili perché costituivano motivi nuovi, non dedotti con l'appello, e quindi non scrutinabili in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p.
Le disposizioni sono considerate manifestamente non incostituzionali; impongono, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio e, nei casi di assenza dell'imputato, dello specifico mandato ad impugnare, ma regolano soltanto le modalità di esercizio della facoltà accessoria spettante al difensore, non il diritto personale dell'imputato a impugnare.
art. 54 c.p.
Invocato dalla difesa per sostenere la configurabilità dello stato di necessità, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché nuova e non dedotta in appello.
art. 62 n. 4 c.p.
Invocato per ottenere l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione.
artt. 2, 3, 24, 25 Cost.
Richiamati a sostegno della questione di legittimità costituzionale dell'art. 581 c.p.p., ma la Corte ha escluso il contrasto con i principi costituzionali evocati.
artt. 6 e 7 CEDU
Richiamati dalla difesa in relazione alla pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 581 c.p.p.; la Corte non ha ravvisato violazioni dei diritti convenzionali invocati.
art. 2 c.p.
Richiamato nel quadro della questione di legittimità costituzionale; non rilevante ai fini decisori autonomi.
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice del furto, base della condanna di merito.
art. 625 n. 2 c.p.
Aggravante del furto contestata e posta a base della condanna di merito.
art. 625 n. 7 c.p.
Aggravante del furto contestata e posta a base della condanna di merito.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono deducibili questioni nuove che non abbiano costituito oggetto dei motivi di appello, perché il controllo di legittimità non può investire punti della decisione rimasti estranei al devolutum.
- L'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p. non comprime il diritto personale dell'imputato a impugnare, ma disciplina in modo vincolante le condizioni formali dell'impugnazione proposta dal difensore, rendendo manifestamente infondata la censura di incostituzionalità fondata su asserite limitazioni del diritto di difesa.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
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