Cassazione Penale, Sentenza n. 9788/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per correzione di presunto errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p.: si censura la qualificazione del dichiarante/collaboratore Morcavallo come "imputato coinvolto nello stesso fatto" ai fini dell'applicazione dell'art. 210, comma 1, c.p.p., mentre, secondo il ricorrente, Morcavallo era coindagato in un diverso procedimento per fatti diversi (truffe) e dunque avrebbe dovuto essere inquadrato come soggetto che rendeva deposizione per reato connesso/collegato non coinvolgendosi nello stesso fatto ai sensi dell'art. 210, comma 6, c.p.p.; ne sarebbe derivata l'obbligatorietà degli avvisi dell'art. 64, comma 3, lett. c) c.p.p. e della dichiarazione di impegno ai sensi dell'art. 497 c.p.p., con la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento e l'assenza di prova a carico di Annunziata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'istituto di cui all'art. 625-bis c.p.p. tutela l'errore di fatto inteso come errore percettivo (svista/equivoco) e non l'errore di valutazione o di diritto: le Sezioni Unite avevano infatti fondato la loro qualificazione su presupposti fattuali incontroversi (le dichiarazioni rese e l'iscrizione di Morcavallo nel registro degli indagati per associazione per delinquere finalizzata alla truffa), per cui la censura del ricorrente mira a un diverso inquadramento giuridico dei fatti (errore di giudizio) non sanabile con l'art. 625-bis. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Rimessa ai rimedi per errore di fatto inteso come errore percettivo: applicabile solo in presenza di svista/quivoco nella lettura degli atti che abbia influenzato la decisione; non estendibile a errori di valutazione o di interpretazione giuridica.
art. 210, comma 1 cod. proc. pen.
Regola l'escussione del collaboratore/imputato coinvolto nello stesso fatto del procedimento principale; le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile questa disciplina al dichiarante in ragione del suo coinvolgimento nelle condotte riferite.
art. 210, comma 6 cod. proc. pen.
Regola l'escussione del soggetto che rende dichiarazioni su fatti connessi o collegati e non coinvolge il medesimo fatto; il ricorrente sosteneva che tale disposizione avrebbe dovuto trovare applicazione, con conseguenti avvisi e formalità diverse.
art. 64, comma 3, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede avvisi al dichiarante/imputato in procedimento connesso che non si avvalga della facoltà di non rispondere; secondo il ricorrente tali avvisi non sarebbero stati dati e ciò avrebbe reso inutilizzabili le dichiarazioni.
art. 497 cod. proc. pen.
Disposizione relativa alla dichiarazione di impegno per il testimone assistito; il ricorrente riteneva dovesse essere applicata al dichiarante se inquadrato come testimone assistito.
art. 416-bis cod. pen.
Delitto associativo contestato al ricorrente; la sentenza di Sez. U ha confermato la condanna per associazione mafiosa, rideterminando la pena eccetto per il capo di estorsione annullato senza rinvio.
art. 416 cod. pen.
Richiamato nel testo a titolo comparativo fra diversi fatti-reato (autonomia strutturale e soggettiva rispetto ad altri reati contestati).
art. 7 legge n. 203 del 1991
Aggravante richiamata in relazione all'iscrizione di Morcavallo nel registro degli indagati per associazione finalizzata alla truffa; usata dalle Sezioni Unite come elemento fattuale per qualificare il coinvolgimento del dichiarante.
Massime di principio
- Il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. tutela soltanto l'errore percettivo (svista o equivoco) nella lettura delle risultanze processuali; non è idoneo a correggere divergenze di interpretazione giuridica o errori di valutazione.
- Se la decisione della Corte si fonda su presupposti fattuali incontroversi, la contestazione della loro qualificazione giuridica costituisce errore di giudizio e non errore di fatto; pertanto il ricorso ex art. 625-bis è inammissibile.
- La qualificazione del dichiarante (imputato coinvolto nello stesso fatto vs. soggetto che depone per reato connesso) rileva per l'applicazione delle formalità previste (art. 210 c.1 o c.6; art. 64 c.3; art. 497), ma la loro mancata applicazione può essere censurata con i mezzi ordinari di impugnazione se riguardi un errore di diritto/valutazione.
- Per ottenere il rimedio di cui all'art. 625-bis occorre dimostrare che la Corte abbia frainteso o omesso dati fattuali nelle risultanze processuali (errore percettivo), non solo proporre una diversa lettura giuridica dei medesimi fatti.
- Ricorsi dichiarati inammissibili per motivi non consentiti dall'art. 625-bis possono comportare condanna alle spese e sanzione (es. ammenda) per colpa nella presentazione dell'impugnazione.
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