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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19610/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10/10/2024 deducendo, con un primo motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con un secondo motivo, vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva escluso la particolare tenuità valorizzando l'intensità del dolo, la non occasionalità della condotta e il fatto che l'imputato era già stato segnalato per la stessa violazione in altre sette occasioni; aveva inoltre negato le attenuanti generiche in ragione dei numerosi precedenti penali. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il primo motivo si risolveva in una critica alla ricostruzione del fatto, estranea ai limiti del ricorso ex art. 606 c.p.p., ed era peraltro riproduttivo di censure già esaminate e disattese; il secondo motivo è stato considerato generico e comunque manifestamente infondato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il testo non indica il reato specifico contestato nel procedimento di merito, ma solo che la questione riguardava il diniego dell'art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la Corte di merito valorizzi elementi quali l'intensità del dolo e la non occasionalità della condotta, oltre alla reiterazione di precedenti segnalazioni per la stessa violazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in un mero attacco alla ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, se non nei limiti del vizio motivazionale deducibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna del ricorrente alle spese processuali può aggiungersi quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una rivalutazione del fatto o delle risultanze istruttorie: una censura che colpisca solo la ricostruzione fattuale è inammissibile.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è logicamente sostenibile quando il giudice di merito valorizzi la non occasionalità della condotta, l'intensità del dolo e la reiterazione di episodi analoghi.
  • La doglianza contro il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile o infondata se non confronta specificamente la motivazione della sentenza impugnata e se la decisione di merito è sorretta da elementi ostativi non manifestamente illogici, come i precedenti penali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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