Cassazione Penale, Sentenza n. 21904/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dalla Corte d'appello in luogo della custodia cautelare in carcere, nonostante la condanna in primo grado per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90). Il Procuratore generale deduceva violazione di legge con riferimento all'art. 275 cod. proc. pen., sostenendo che il giudice non aveva valutato la presunzione di pericolosità derivante dal reato associativo e non aveva fornito elementi oggettivi a dimostrazione del distacco dell'imputata dal sodalizio, pur sussistendo elementi investigativi (relazione PG CC) e notizie di continuità operativa dell'associazione e del ruolo assunto da Soriano Caterina.
La decisione
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento per nuovo esame al Tribunale del riesame di Catanzaro in diversa composizione. La Corte ha affermato che, per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/90, opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prevalente rispetto alla disciplina generale dell'art. 273. Il Tribunale del riesame aveva motivato il mantenimento dei domiciliari con il mero decorso del tempo e la mancanza di comportamenti ripresi durante l'obbligo di dimora; la Corte ha ritenuto tale motivazione insufficiente in assenza di elementi concreti che comprovassero il distacco dell'imputata dal sodalizio, dovendo invece essere valutati tutti gli elementi idonei a dimostrare l'adeguatezza della misura custodiale.
Norme richiamate
art. 74 DPR 309/90
Individua il reato associativo in materia di stupefacenti; il titolo cautelare riferito a tale reato attiva la presunzione prevista dall'art. 275 comma 3 sulla necessità delle esigenze cautelari e della custodia in carcere.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere
La Corte interpreta la norma come una presunzione relativa che integra, salvo prova contraria, l'attualità e la concretezza del pericolo cautelare per i reati indicati (tra cui art. 74 DPR 309/90), prevalendo sulla norma generale (art. 273).
art. 273 cod. proc. pen.
Norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte precisa che, nella speciale ipotesi dell'art. 275 comma 3, la disciplina speciale prevale sulla norma generale e non può essere disapplicata interpretativamente a favore della norma generale.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
le misure cautelari personali possono essere disposte ... solo quando il pericolo medesimo presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità
Richiede concretezza e attualità del pericolo per le misure basate sulla prognosi di recidiva; tale principio non esclude che, nel reato associativo, possano concorrere elementi fattuali attinenti alla natura e modalità della condotta e alla personalità dell'indagato.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
vizio di motivazione rilevante
Il vizio di motivazione è stato ritenuto sussistente: il giudice del riesame non ha adeguatamente considerato e motivato la persistenza delle esigenze cautelari alla luce della presunzione ex art. 275 comma 3 e degli elementi probatori emersi.
Massime di principio
- Per i reati associativi di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) opera una presunzione relativa di necessità delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275 comma 3; il giudice deve motivare l'eventuale deroga fornendo elementi concreti contrari.
- La mera decorrenza del tempo o la semplice assenza di comportamenti emersi durante una misura personale (es. obbligo di dimora) non sono di per sé idonei a dimostrare il distacco dall'associazione criminale; occorrono elementi oggettivi e soggettivi che attestino il venir meno delle esigenze cautelari.
- Nell'applicare le misure cautelari per reati associativi il giudice può valutare le modalità del fatto, la personalità dell'imputato e i precedenti, ma deve sempre collegare tali elementi a una prognosi attuale e concreta di pericolosità.
- La presunzione prevista dall'art. 275 comma 3 prevale sulla disciplina generale (art. 273) quando il titolo cautelare rientra nell'ambito dei reati indicati; spetta all'imputato o al giudice di merito la prova di elementi di segno contrario per evitare la custodia in carcere.
- Se il provvedimento che sostituisce la custodia in carcere con una misura meno afflittiva manca di motivazione adeguata rispetto agli elementi probatori, il provvedimento è annullabile e il giudice deve riesaminare la misura tenendo conto di tutti gli elementi indicati dalla parte appellante.
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