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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30856/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Si contestava l'illegalità della pena applicata con patteggiamento ex art. 444 c.p.p.: il Tribunale di Bergamo aveva sostituito la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità (art. 186, comma 9-bis, cod. strada) e contestualmente aveva concesso la sospensione condizionale della pena. La Procura generale ha dedotto che i due istituti sono ontologicamente incompatibili e che la loro combinazione ha determinato una "pena" non prevista dall'ordinamento (pena illegale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ammesso che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., è deducibile la "pena illegale" nel caso della sostituzione con lavoro di pubblica utilità reso inapplicabile perché condizionalmente sospesa. Ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Bergamo per la completa rivisitazione dell'accordo (le parti potranno rinegoziarlo o proseguire il giudizio nelle forme ordinarie).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti: l'accordo investe il "risultato finale" della determinazione della pena, ma non rende insindacabile la presenza di una pena illegale.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di cassazione nelle sentenze di patteggiamento, ma riconosce la ricorribilità per vizi attinenti all'illegalità della pena; qui è stato ritenuto applicabile per dedurre la pena illegale derivante dalla combinazione incompatibile degli istituti.

  • art. 186, commi 2, 2-sexies e 9-bis, d.lgs. 30/4/1992, n. 285 (cod. strada)

    "comma 9-bis: la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita [...] con quella del lavoro di pubblica utilità"

    Prevede il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva della pena detentiva e pecuniaria per talune violazioni stradali; la Corte lo interpreta come pena eseguibile e alternativa (non compatibile con la sospensione condizionale).

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte distingue la sospensione (beneficio condizionato a prognosi favorevole) dalla pena sostitutiva eseguibile e ne rileva l'incompatibilità ontologica.

  • art. 165 cod. pen.

    Consente di subordinare la sospensione condizionale a obblighi (anche attività non retribuita): la Corte riconosce che ciò non annulla l'incompatibilità con il lavoro di pubblica utilità, perché quest'ultimo richiede eseguibilità concreta.

  • art. 54 d.lgs. 274/2000

    Regola il lavoro di pubblica utilità nel sistema delle sanzioni alternative: richiamato per confrontare e chiarire la natura della pena sostitutiva prevista per taluni reati.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 5-bis

    Norma analoga sul lavoro di pubblica utilità in materia di stupefacenti citata come precedente giurisprudenziale che conferma la natura alternativa ed eseguibile del lavoro di pubblica utilità.

  • art. 1 cod. pen. e art. 25 Cost.

    Principio di legalità della pena: la Corte sostiene che la combinazione di pena sostitutiva non eseguibile e sospensione produce una pena 'extra legem', contraria al principio di legalità.

  • art. 620, lett. i) cod. proc. pen.

    Attribuisce alla Cassazione poteri di annullamento senza rinvio in specifiche ipotesi; la Corte ha ritenuto applicabile l'annullamento senza rinvio ma ha disposto la trasmissione per la rivisitazione dell'accordo.

Massime di principio

  • Il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada è una pena sostitutiva che richiede eseguibilità concreta e, pertanto, è incompatibile con la contemporanea concessione della sospensione condizionale della pena.
  • Nel procedimento di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) l'accordo riguarda il risultato finale della pena, ma non impedisce la ricorribilità per cassazione quando la pena così concordata sia 'illegale' (extra o contra legem) ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
  • Errori formali o procedurali nella determinazione della pena sono in genere irrilevanti in cassazione se non conducono a una pena illegale; l'illegittima combinazione di istituti sanzionatori può invece configurare pena illegale deducibile in cassazione.
  • Se in sede di patteggiamento viene applicata una pena ritenuta illegale, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per la completa rivisitazione dell'accordo (le parti possono rinegoziarlo o proseguire con il giudizio ordinario).
  • Per evitare rischi di nullità o annullamenti, negli accordi di patteggiamento è opportuno esplicitare la volontà delle parti riguardo alla rinuncia o meno a benefici come la sospensione condizionale quando si propone la sostituzione con lavoro di pubblica utilità.

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