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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32451/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo non fosse formulato nei termini consentiti dalla legge e mirasse a ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali, preclusa al giudice di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo, con il quale ha denunciato un vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato di cui all'art. 648-bis c.p., contestando in particolare la sussistenza dell'elemento soggettivo. La Corte ha rilevato che le doglianze erano già state esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta congrua e lineare, nella quale era stata argomentata la sussistenza del reato sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo. Secondo la Corte di cassazione, il ricorrente aveva sollecitato una rivalutazione delle risultanze processuali e una diversa lettura dei dati probatori, attività non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    La sentenza richiama la disposizione in relazione alla qualificazione giuridica del reato e alla verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo, ritenuta adeguatamente motivata dal giudice di merito.

  • art. 606 c.p.p.

    La decisione applica i limiti del giudizio di legittimità sul vizio di motivazione, escludendo che il ricorso possa trasformarsi in una rivalutazione delle prove o in una diversa ricostruzione dei fatti.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente denuncia di vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del reato o sull'elemento soggettivo, solleciti una nuova valutazione delle risultanze processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità e rilevanza delle fonti di prova.
  • Quando la sentenza di merito espone una motivazione congrua e lineare sulla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, la Corte di cassazione non può sostituire a tale valutazione una diversa lettura, anche se logicamente possibile, dei dati processuali.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggioImpugnazioni
RamiDelitti economiciProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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