Ordinanza n. 1128/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, del decreto n. -OMISSIS- del 18 agosto 2018 pos. -OMISSIS- del Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, comunicato in data 15 ottobre 2018, con il quale è stata respinta l’istanza presentata dal Sottufficiale ricorrente il 2 ottobre 2017 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “prolasso mucoemorroidario di grado III° congesto e turbe della defecazione strumentalmente accertati”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale tra cui, ove occorra, il presupposto parere negativo del C.V.C.S. del 24 aprile 2018 (adunanza n. -OMISSIS-).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo per un'infermità a carattere emorroidario e disturbi della defecazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa comunicato il 15 ottobre 2018, con cui è stata respinta l'istanza del 2 ottobre 2017 volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e alla concessione dell'equo indennizzo, nonché il presupposto parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudizio è stato oggetto di plurime ordinanze istruttorie e di una verificazione; il Tribunale ha rilevato che il verificatore aveva depositato una relazione senza completare il contraddittorio tecnico con le parti e senza depositare una relazione finale integrata con le osservazioni ricevute e le relative valutazioni.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito, il rito o le spese. Ha chiesto al verificatore chiarimenti sulle ragioni del mancato adempimento all'ordine istruttorio e lo ha sollecitato a completare la verificazione secondo quanto già disposto con l'ordinanza n. 7/2026: assegnazione alle parti di un termine congruo per eventuali osservazioni, successivo deposito della relazione finale presso la Segreteria, integrazione dell'elaborato con le osservazioni delle parti e con le considerazioni del verificatore sul loro eventuale accoglimento o rigetto. È stato assegnato un nuovo termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con avvertimento che, in caso di ulteriore inottemperanza, gli atti saranno trasmessi alla competente Procura della Repubblica. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 19 maggio 2027. Le spese sono state riservate.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Base normativa della verificazione disposta dal Tribunale mediante la nomina del verificatore.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuta applicabile per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, a sostegno dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando il giudice dispone una verificazione, il verificatore deve completare l'incarico assicurando alle parti un termine congruo per formulare osservazioni e deve depositare una relazione finale che dia conto delle osservazioni ricevute e delle relative valutazioni, indicando se siano state accolte o respinte.
- Il mancato completamento dell'incarico di verificazione giustifica la richiesta giudiziale di chiarimenti e l'assegnazione di un nuovo termine per adempiere, con possibile trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in caso di ulteriore inottemperanza all'ordine istruttorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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