Sentenza del 27/05/2020 n. 9892 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione della CTR sostenendo che le esenzioni dai dazi antidumping e compensativi previste dagli articoli 2 del Reg. CE n.192/2007 e Reg. CE n.193/2007 si applicano solo se la merce e stata fatturata, spedita e materialmente consegnata alla medesima impresa importatrice. L'Agenzia riteneva che, poiche le spedizioni erano avvenute in Italia e le dichiarazioni doganali risultavano compilate in nome e per conto di (OMISSIS) italiana (indicata come destinatario nel DAU), si fosse realizzata una triangolazione illegittima e che l'effettivo importatore fosse la societa italiana; inoltre contestava l'irrilevanza della clausola DDP, ritenendola attinente solo a rischi e spese e non al regime fiscale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che i Regolamenti richiedono la fatturazione e la spedizione da una delle imprese asiatiche all'importatore comunitario ma non impongono la consegna materiale presso la sede dell'importatore; pertanto la consegna in uno Stato membro diverso non esclude l'applicazione dell'esenzione. Sulla base degli accertamenti di merito, CTP e CTR avevano correttamente concluso che la merce era stata fatturata e spedita a (OMISSIS) LTD (importatrice), la quale poi aveva rivenduto il prodotto a (OMISSIS) italiana, senza che fosse configurabile una mera interposizione o un'importazione effettuata direttamente dalla societa italiana. Il ricorso e stato inoltre ritenuto inammissibile nella parte in cui contestava fatti documentali senza allegazione specifica degli atti (DAU, contratto). Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese processuali in favore di (OMISSIS) S.r.l., liquidate in Euro 25.000,00 oltre oneri.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 192/2007
La Corte interpreta l'art.2 nel senso che la condizione per l'esenzione e che il prodotto sia stato fatturato e spedito dall'impresa asiatica all'importatore comunitario; non e richiesto anche un requisito aggiuntivo di consegna materiale presso la sede dell'importatore.
Regolamento (CE) n. 193/2007
Identica interpretazione a quella del Reg. 192/2007: la locuzione fatturato e spedito costituisce il requisito essenziale per l'esenzione, senza necessitare della consegna materiale al medesimo luogo.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; art. 348-ter c.p.c., ultimo comma; art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
La Corte rileva che la censura avverso valutazioni di fatto e fondata su documenti non allegati risulta inammissibile: il ricorso per cassazione non puo correggere accertamenti di fatto del giudice del merito e deve essere corredato dei documenti decisivi quando si impugna la valutazione probatoria.
Massime di principio
- Nei Regolamenti antidumping europei, la formula 'fatturato e spedito' non richiede che la consegna materiale avvenga presso la sede dell'importatore: la spedizione all'importatore comunitario e la fatturazione sono il criterio rilevante per l'esenzione.
- La verifica del rispetto delle condizioni per l'esenzione e una questione di fatto che spetta al giudice di merito; il giudice di legittimita non puo sostituirsi alla valutazione probatoria se non sussistono errori di diritto o vizi formali.
- La clausola commerciale Incoterms (es. DDP) regola ripartizione di rischi e spese e non determina di per se il regime fiscale o la qualifica doganale dell'importatore.
- Se si contesta in Cassazione l'esistenza o il contenuto di documenti decisivi (es. DAU, contratti), tali documenti devono essere specificamente indicati e allegati o richiamati nella loro esatta collocazione processuale, altrimenti la doglianza e inammissibile.
- La mera indicazione nel DAU del destinatario della merce non e sempre sufficiente a modificare la qualifica di importatore quando risultino fatturazione e spedizione emesse ad altra società che ha agito come importatrice e poi ha rivenduto la merce.
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