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Sentenza

Sentenza del 11/05/2018 n. 3122 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Giudizio primo grado - Equitalia Servizi Riscossione - Costituzione mezzo procuratore - Giudizio secondo grado - Agenzia Entrate-Riscossione - Rapporti giuridici - Equitalia Servizi Riscossione - Avvenuto subentro - Vecchio ente - Registro imprese - Avvenuta cancellazione - Rileva - Originario procuratore costituito - Nuova procura ad litem - Mancata produzione - Non rileva - Originario procuratore costituito - Interruzione giudizio - Mancata richiesta - Giudizio secondo grado - Carenza difesa processuale - Non rileva - Proseguimento giudizio - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la possibilità di proseguire il processo tributario quando Equitalia Servizi di Riscossione, già costituita in primo grado tramite un procuratore, sia stata cancellata dal Registro delle imprese e sia subentrata nei relativi rapporti giuridici Agenzia delle Entrate-Riscossione. È stata esaminata, in particolare, la mancata produzione di una nuova procura ad litem da parte del procuratore originariamente costituito e l’eventuale necessità di interrompere il processo.

La decisione

Il giudizio può proseguire e il giudice tributario può decidere la causa nel merito. Il subentro di Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti giuridici di Equitalia Servizi di Riscossione non rende necessario, di per sé, il rilascio o il deposito di una nuova procura ad litem. La mancata richiesta espressa di interruzione del processo da parte del procuratore già costituito non determina una carenza di difesa processuale tale da impedire la prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 1 del D. Lgs. 22 ottobre 2016, n. 193

    La norma disciplina il subentro di Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti giuridici già facenti capo agli enti di riscossione precedenti, consentendo la continuità dei rapporti e dei giudizi pendenti.

  • Cassazione, sentenza n. 6208/2013

    Il principio richiamato valorizza la possibilità di proseguire il processo quando l’evento relativo alla parte costituita non abbia determinato una specifica richiesta di interruzione e non abbia concretamente impedito l’esercizio del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Il subentro di un nuovo ente pubblico in rapporti e procedimenti già facenti capo a un ente soppresso o cancellato non comporta automaticamente l’estinzione o la necessaria riassunzione del giudizio.
  • La procura processuale già rilasciata può conservare efficacia nel giudizio pendente, anche dopo il mutamento dell’ente rappresentato, salvo che sia richiesta espressamente l’interruzione o emerga una concreta lesione del diritto di difesa.
  • La mancata produzione di una nuova procura ad litem non determina necessariamente l’inammissibilità o l’improcedibilità del giudizio: occorre verificare se il nuovo ente sia subentrato per legge e se il processo possa proseguire senza pregiudizio per le parti.
  • In situazioni analoghe, l’evento organizzativo o societario riguardante una parte costituita deve essere distinto dalla concreta perdita della capacità processuale o dalla mancanza effettiva di rappresentanza in giudizio.
  • Il giudice può decidere la causa quando non sia stata formulata una tempestiva richiesta di interruzione e il contraddittorio e il diritto di difesa risultino comunque garantiti.

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