Cassazione Civile, Ordinanza n. 10656/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'occupazione d'urgenza, da parte di un Comune, di terreni di proprietà privata sui quali furono realizzate opere pubbliche; il possessore originario costituì successivamente una fondazione e le donò, tra l'altro, il credito vantato verso il Comune per la cessione volontaria degli immobili occupati. La fondazione agì per ottenere il risarcimento del danno da occupazione appropriativa e l'indennità per l'occupazione legittima. In appello, il Comune contestò preliminarmente la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado, sostenendo che mancasse l'avviso di ricevimento e che la prova della consegna non potesse essere supplita da una successiva attestazione del segretario comunale; contestò inoltre la legittimazione attiva della fondazione. La fondazione, nel ricorso per cassazione, denunciò: 1) nullità o apparenza della motivazione della sentenza d'appello, perché la Corte avrebbe recepito acriticamente la seconda CTU senza confrontarla con la prima e senza rispondere alle critiche di parte; 2) omessa o apparente motivazione e violazione delle regole sulla liquidazione del danno, perché il valore liquidato sarebbe stato erroneamente considerato all'attualità senza rivalutazione; 3) violazione delle norme sulla liquidazione dell'indennità di occupazione legittima, per avere gli interessi riconosciuti solo fino alla cessazione dell'occupazione e non fino al saldo. Il Comune, con ricorso incidentale, dedusse error in procedendo per inesistenza della notifica della citazione di primo grado, difetto di legittimazione attiva della fondazione e ultrapetizione/mutamento del fatto costitutivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del Comune, ritenendo inesistente la notificazione dell'atto di citazione di primo grado per mancata produzione dell'avviso di ricevimento e irrilevante la successiva attestazione del segretario comunale. Ha ritenuto assorbiti tutti gli altri motivi, sia principali sia incidentali. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza d'appello, rilevando che il processo non poteva essere proseguito. Le spese di tutti i gradi sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 149 c.p.c.
Nella notificazione a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è il documento idoneo a provare l'avvenuta consegna e la data della stessa.
art. 156 c.p.c.
La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera per la nullità della notificazione, non per la sua inesistenza.
art. 291 c.p.c.
La rinnovazione non è consentita quando la notificazione è inesistente per mancanza dell'avviso di ricevimento.
art. 354 c.p.c.
Se in appello si rileva l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo, il giudice non può rimettere la causa al primo giudice, essendo le ipotesi di rimessione tassative.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro formale dei motivi di ricorso che denunciano violazione di legge sostanziale o processuale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro formale dei motivi che denunciano nullità della sentenza o del procedimento, inclusa la motivazione apparente.
art. 382 c.p.c.
In presenza di processo non proseguibile, la Cassazione cassa senza rinvio.
art. 111 Cost.
Richiamato sia come parametro della motivazione, sia per il principio di ragionevole durata del processo che impedisce la conservazione di effetti notificatori dopo un tempo irragionevole.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.
art. 81 c.p.c.
Richiamato dal Comune in tema di legittimazione ad agire.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dal Comune nei motivi incidentali in tema di contraddittorio.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal Comune in relazione al divieto di mutamento del fatto costitutivo e di ultrapetizione.
art. 1362 c.c. e ss.
Richiamati dal Comune per contestare l'interpretazione dell'atto di donazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal Comune in tema di riparto dell'onere probatorio sulla legittimazione e sulla titolarità del credito.
art. 771 c.c.
Richiamato dal Comune per sostenere l'inidoneità alla donazione di un credito non ancora sorto.
L. 20 novembre 1982, n. 890
Richiamata quale disciplina della notificazione postale e dell'avviso di ricevimento.
art. 6, comma 1, L. n. 890 del 1982
Richiamato per la richiesta di duplicato dell'avviso di ricevimento all'amministrazione postale.
art. 8 del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655
Richiamato in tema di rilascio del duplicato dell'avviso di ricevimento in caso di smarrimento.
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento nei confronti del destinatario è data dall'avviso di ricevimento; in sua mancanza, e in assenza di costituzione del destinatario, la notificazione è inesistente e non meramente nulla.
- L'inesistenza della notificazione non è sanabile ex art. 156 c.p.c. e non consente rinnovazione ex art. 291 c.p.c.; il giudice di appello, quando la rilevi, deve dichiarare la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza, senza rimettere la causa al primo giudice fuori dai casi tassativi.
- La prova della ricezione dell'atto processuale non può essere sostituita da atti equipollenti formati successivamente dal destinatario o da soggetti diversi dall'avviso di ricevimento, salvo i casi di duplicato legalmente previsto.
- Quando la parte notificante non riesce a dimostrare la tempestiva e valida consegna dell'atto e non riattiva diligentemente il procedimento notificatorio entro un termine ragionevole, non può invocare effetti conservativi della notificazione originaria.
- Se è accertata l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado, restano assorbite le questioni di merito sulla legittimazione attiva e sulla fondatezza della pretesa risarcitoria.
- La cassazione senza rinvio è la soluzione imposta quando il processo non poteva essere proseguito per un vizio originario insanabile del contraddittorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10589/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10594/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10596/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10597/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10598/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10599/2023 del 20/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →