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Sentenza

Sentenza del 28/02/2018 n. 1357 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Notifica - Risultanze anagrafiche - Contribuente risultato sconosciuto - Relata - Mancata indicazione delle ricerche per accertare la nuova residenza - Nullità della notifica - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sostenendo che la notifica dell'avviso di accertamento fosse nulla. Il messo notificatore aveva rilevato che la destinataria era sconosciuta presso la residenza anagrafica, ma non aveva indicato nella relata le ricerche e le indagini svolte per individuare la nuova residenza o il domicilio della contribuente. È stato inoltre dedotto che tale vizio avrebbe inciso sulla prescrizione del credito tributario.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha accolto l'appello, ritenendo nulla la notifica dell'avviso di accertamento perché la relata non documentava le ricerche necessarie per accertare l'effettiva residenza o il domicilio della destinataria. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata. Le spese del primo e del secondo grado sono state compensate, poiché la contribuente ha prevalso per un vizio processuale senza che fosse accertata la fondatezza sostanziale delle sue pretese tributarie.

Norme richiamate

  • Art. 143 c.p.c.

    La notificazione alle persone irreperibili richiede l'accertamento dell'irreperibilità secondo le modalità previste dalla norma.

    La notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non è valida quando l'ufficiale giudiziario si limita a constatare che il destinatario è sconosciuto presso la residenza anagrafica, senza indicare nella relata le ricerche e le indagini compiute per individuare la nuova residenza o il domicilio.

  • Cass. civ., sentenza n. 18385/2003

    La relata deve indicare le ricerche effettuate dall'ufficiale giudiziario per accertare la residenza o il domicilio del destinatario irreperibile.

  • Cass. civ., sentenza n. 1092/1998

    La validità della notifica per irreperibilità presuppone l'effettivo svolgimento e la documentazione delle necessarie ricerche.

  • Cass. civ., sentenza n. 3799/1997

    La semplice risultanza anagrafica negativa non è sufficiente a dimostrare l'irreperibilità assoluta del destinatario.

  • Cass. civ., sentenza n. 19387/2017

    Le risultanze anagrafiche hanno valore meramente presuntivo; ai fini della notifica rileva soprattutto il luogo in cui il destinatario dimora abitualmente, accertabile anche con prove diverse dai dati anagrafici.

Massime di principio

  • Quando il destinatario risulta sconosciuto presso la residenza anagrafica, la notifica non può considerarsi validamente perfezionata solo sulla base di tale circostanza.
  • L'ufficiale giudiziario o il messo notificatore deve svolgere ricerche concrete per individuare la nuova residenza, il domicilio o la dimora abituale del destinatario e deve darne conto in modo specifico nella relata.
  • La relata di notifica deve consentire al giudice di verificare quali attività siano state effettivamente compiute; formule generiche o la mera attestazione di irreperibilità possono comportare la nullità della notifica.
  • La residenza anagrafica costituisce un elemento presuntivo e non necessariamente coincide con il luogo di effettiva dimora abituale del destinatario.
  • L'accoglimento per un vizio di notifica non implica che il credito tributario sia infondato: il giudizio può concludersi senza una valutazione del merito della pretesa fiscale.

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