Sentenza n. 1204/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della prova orale del «Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205», nonché delle integrali modalità di svolgimento e degli esiti della stessa; - delle modalità di esecuzione della prova orale laddove si è svolta con modalità differenti rispetto alle previsioni della lex specialis; - delle modalità di svolgimento della prova orale laddove ha illegittimamente violano la regola di trasparenza e pubblicità secondo cui “Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico”; - della griglia e/o dei criteri di valutazione della prova orale utilizzati dalla Commissione esaminatrice, del quadro di riferimento della prova orale pubblicato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 29 marzo 2024, in quanto illegittimi, generici e non conformi al bando e pertanto inidonei ad assicurare la legittimità e l’uniformità della valutazione, nonché, dei verbali/atti della Commissione, e dei verbali relativi allo svolgimento delle prove orali dei ricorrenti conclusosi con l’attribuzione di un punteggio non sufficiente al superamento della prova orale e, conseguentemente, del relativo giudizio di inidoneità; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5\10\2024: - della graduatoria definitiva di merito dei vincitori della procedura concorsuale di cui in premessa, per la classe di concorso A027 - Matematica e fisica, per la regione Lazio (Allegato 1), formate secondo l’ordine di punteggio finale conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e precedenze a parità di punteggio approvata con Decreto R. 0001501 del 08/08/2024 pubblicata all’Albo pretorio on line dell’USR Lazio (Allegato 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esiti e modalità della prova orale del concorso docenti per la classe A027 in Regione Lazio, relativi criteri e griglie di valutazione, nonché graduatoria definitiva di merito
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, dopo avere superato la prova scritta ma non quella orale, hanno chiesto l'annullamento della prova orale e la sua ripetizione dinanzi a una commissione diversa. Hanno dedotto l'illegittimità dei quadri di riferimento e delle griglie di valutazione per violazione della lex specialis, genericità e inidoneità ad accertare le competenze disciplinari richieste; il difetto di motivazione e l'illegittimità delle modalità di sorteggio dei temi; nonché la violazione dell'art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 487/1994 e dei principi di cui all'art. 97 Cost., trasparenza, correttezza, imparzialità e buon andamento, anche con riferimento allo svolgimento delle prove in aula aperta al pubblico. Con motivi aggiunti hanno impugnato la graduatoria definitiva di merito della classe A027 per la Regione Lazio. Nel corso del giudizio il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami. I ricorrenti non hanno prodotto l'attestazione dell'avvenuta notificazione entro i termini assegnati e hanno sostenuto che la domanda di annullamento dovesse intendersi limitata alle sole posizioni individuali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, senza esaminare nel merito le censure sulla prova orale, sui criteri di valutazione, sul sorteggio, sulla pubblicità delle prove e sulla graduatoria. L'ordinanza che aveva disposto l'integrazione del contraddittorio prescriveva la notificazione per pubblici proclami entro trenta giorni dalla comunicazione e il deposito dell'attestazione entro dieci giorni dal primo adempimento, a pena di improcedibilità. Poiché i ricorrenti non hanno dimostrato di avere eseguito tempestivamente tali adempimenti, il Collegio ha applicato il combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 49, comma 3, c.p.a. La definizione in rito ha comportato la compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La mancata tempestiva integrazione del contraddittorio determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35.
La notificazione e il deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio devono essere eseguiti nel termine fissato dal giudice; l'omissione o la tardività comporta la conseguenza prevista dall'art. 35 c.p.a.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può segnalare alle parti una questione rilevata d'ufficio, consentendo loro di formulare osservazioni prima della decisione.
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
La controversia è stata ricondotta al rito previsto per le procedure amministrative relative a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, con conversione del rito e fissazione di una trattazione compatibile con i relativi termini.
art. 6, comma 4, d.P.R. n. 487/1994
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti con riferimento alle modalità di svolgimento della prova orale, ma non è stata esaminata nel merito per la definizione della controversia in rito.
Massime di principio
- Quando il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, il ricorrente deve rispettare puntualmente sia il termine per l'esecuzione della notificazione sia quello per il deposito della relativa attestazione, secondo le modalità stabilite nell'ordinanza.
- La mancata prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio entro i termini assegnati dal giudice comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 49, comma 3, c.p.a.
- L'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati impedisce l'esame nel merito delle censure dedotte contro gli atti di una procedura concorsuale, anche quando il ricorrente contesti di avere inteso limitare la domanda alla propria posizione individuale, se tale limitazione non evita la necessità dell'integrazione ordinata dal giudice.
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