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Sentenza

Sentenza n. 352/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 411/2023 pubbl. il 07/11/2023 RG n. 28/2023, emessa dal Tribunale Civile di Ivrea, Sez. Lavoro, nella persona della dott.ssa Federica Fabaro, notificata il 15.11.2023, passata in giudicato il 18.12.2023.

Giustizia amministrativa202502490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale Civile di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 411/2023, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 411/2023 del Tribunale Civile di Ivrea, notificata il 15 novembre 2023 e passata in giudicato il 18 dicembre 2023, lamentando la mancata esecuzione del titolo da parte dell'amministrazione. Nel corso del giudizio, con memoria depositata in vista della camera di consiglio, la ricorrente ha dato atto che l'amministrazione aveva adempiuto a quanto statuito dalla sentenza. L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e l'Ufficio scolastico provinciale di Torino non si sono costituiti; si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione resistente aveva dato esecuzione al titolo giudiziale oggetto dell'ottemperanza. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico della parte resistente, poiché l'adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È applicata per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito dell'integrale adempimento dell'amministrazione nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale nel corso del giudizio di ottemperanza, la materia del contendere deve essere dichiarata cessata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se l'esecuzione del titolo è intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, rendendo necessario il giudizio.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, quando il ricorso era stato reso necessario dalla precedente inerzia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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