Sentenza n. 12479/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione: 1) del Provvedimento Prot. n. 20250028108 del 15.11.2025 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul, notificato il 05.11.2025 con il quale comunica nei confronti del ricorrente il diniego del visto per Studio; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d’ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia in Istanbul
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto richiesto per l’iscrizione a un corso foundation year presso un’università italiana, propedeutico alla successiva iscrizione al corso di Medicina e Chirurgia. Il diniego era motivato dalla ritenuta inadeguatezza della condizione socioeconomica, poiché la disponibilità finanziaria risultava collegata a redditi da lavoro percepiti nel Paese d’origine e non sarebbe stata quindi durevolmente disponibile in Italia; dalla ritenuta incoerenza del percorso di studi; e dall’insufficiente conoscenza della lingua italiana, individuata nel livello B2. Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina in materia di ingresso e soggiorno per studio, nonché eccesso di potere per difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti, omessa o insufficiente istruttoria e sviamento. In memoria ha inoltre richiamato una circolare del MUR secondo cui, per i foundation course, è sufficiente una competenza nella lingua del corso almeno pari al livello B1. L’istanza cautelare è stata rinunciata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego per carenza motivazionale e istruttoria. Quanto alla situazione economica, ha ritenuto non dirimente la motivazione consolare secondo cui le somme disponibili derivavano da redditi da lavoro percepiti nel Paese d’origine: la normativa richiede la disponibilità delle somme necessarie, non la permanenza della fonte di reddito dopo il trasferimento in Italia. Quanto alla coerenza del percorso formativo, il Consolato non ha svolto né esplicitato una verifica adeguata e non ha chiarito per quale ragione non sussistesse connessione tra il corso di Fisioterapia e Riabilitazione frequentato nel Paese d’origine e il successivo percorso in Medicina e Chirurgia. Quanto alla lingua, il chiarimento ministeriale sul livello B1 per i foundation course, pur successivo all’adozione dell’atto e riferito all’anno accademico successivo, è stato ritenuto un ragionevole parametro attuale per il riesame. L’Amministrazione è stata quindi obbligata a riesaminare l’istanza entro venti giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, tenendo conto della documentazione prodotta e del vincolo conformativo derivante dalla decisione. È stata respinta la domanda di condanna immediata al rilascio del visto, poiché il deficit istruttorio e motivazionale imponevano la riedizione del potere e non consentivano al giudice di sostituirsi all’Amministrazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 4, 39 e 39-bis d.lgs. 286/1998
La disciplina in materia di ingresso e soggiorno per studio costituisce il quadro normativo di riferimento per la valutazione dell’istanza di visto.
artt. 40, 44-bis, 46 e 47 d.P.R. 394/1999
Richiamati quali disposizioni regolatrici dell’ingresso e del soggiorno per motivi di studio.
art. 6-bis d.P.R. 334/2004
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni ritenute violate.
art. 4 d.i. n. 850/2011
Richiamato quale parametro della disciplina applicabile al rilascio del visto per studio.
art. 15 dell’Allegato A al d.i. n. 850/2011
Richiamato quale disposizione applicabile ai requisiti per il visto per studio.
art. 34, comma 2, c.p.a.
La necessità di riesercitare il potere, derivante dal deficit istruttorio e motivazionale, impedisce al giudice di ordinare direttamente il rilascio del visto.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio di un visto per studio, la verifica della capacità economica deve concentrarsi sulla disponibilità delle somme richieste dalla normativa; non è di per sé ostativa la circostanza che tali somme derivino da redditi da lavoro percepiti nel Paese d’origine, salvo una motivazione concreta sulla loro effettiva indisponibilità.
- Il diniego di un visto per studio è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando l’Amministrazione affermi l’incoerenza del percorso formativo senza verificare e spiegare concretamente la relazione tra gli studi precedenti e il corso che il richiedente intende frequentare.
- Quando l’Amministrazione fonda il diniego di un visto per studio sul livello linguistico richiesto per un foundation course, deve individuare e applicare un parametro normativo o amministrativo pertinente, fornendo una motivazione coerente con la specifica tipologia del corso; un successivo chiarimento ministeriale può costituire parametro ragionevole per il riesame dell’istanza.
- L’annullamento del diniego di visto per carenza istruttoria o motivazionale comporta, di regola, l’obbligo di riesame da parte dell’Amministrazione, ma non consente al giudice di ordinare direttamente il rilascio del visto quando residuano valutazioni amministrative da compiere.
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