Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 272/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per determinati anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all'attribuzione della Carta elettronica del docente, nella misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero ai conseguenti adempimenti. Il Ministero si è costituito e ha riferito che l'accredito era in corso. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che il bonus era stato accreditato nel dicembre 2025, insistendo tuttavia per il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria. Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: il giudicato risultava attestato dalla cancelleria e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso. La domanda relativa agli interessi era stata formulata in ricorso con riferimento agli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo; nella memoria successiva era stata estesa anche alla rivalutazione monetaria.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza ministeriale di riunione con altri procedimenti, ritenendo insussistenti i presupposti e irragionevole la dilazione dei tempi decisori. Ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere quanto all'attribuzione della Carta elettronica del docente, poiché il relativo accredito era intervenuto in corso di giudizio. Ha accolto parzialmente il ricorso quanto agli accessori, precisando che, poiché la sentenza ottemperanda non aveva riconosciuto né rivalutazione monetaria né interessi per il periodo anteriore al giudicato, nulla spettava per tale periodo. Sono invece dovuti gli interessi legali dal momento della formazione del giudicato fino al saldo, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione al giudicato, limitatamente agli interessi legali così determinati, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, quale organo ausiliario del giudice e sostitutivo dell'amministrazione inadempiente. Le spese sono state compensate per metà e, per la restante metà, poste a carico del Ministero nella misura di euro 300,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato, comprese quelle del giudice ordinario, nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Individua tra i provvedimenti suscettibili di ottemperanza le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    È stato interpretato nel senso che, quando il titolo giudiziale non dispone diversamente, gli interessi legali sulle somme dovute maturano dal giudicato fino al saldo.

  • art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni statali; nel caso concreto tale termine era decorso.

  • art. 475 c.p.c.

    A seguito della riforma del processo civile, per iniziare l'esecuzione forzata non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all'originale.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del potere del giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione gli adempimenti necessari e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che abbia imposto a una pubblica amministrazione specifici adempimenti, una volta decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali.
  • Se l'amministrazione esegue il provvedimento giudiziale nel corso del giudizio di ottemperanza, la materia del contendere cessa parzialmente limitatamente all'obbligo già adempiuto, mentre il giudizio prosegue per gli obblighi residui.
  • Quando il giudicato non riconosce rivalutazione monetaria né interessi per il periodo anteriore alla sua formazione, tali accessori non possono essere introdotti o riconosciuti in sede di ottemperanza; sono invece dovuti gli interessi legali dal giudicato fino al saldo, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, che opera quale organo ausiliario del giudice e sostituisce l'amministrazione nell'esercizio concreto degli adempimenti necessari all'integrale attuazione del titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.