Cassazione Penale, Sentenza n. 831/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di applicazione della pena su accordo del GIP di Pistoia. Bianchi contesta la sussistenza del reato di corruzione deducendo diversa valutazione probatoria (dazioni quali "regalie" e assenza di patto corruttivo). Giuntoli deduce: (i) illegittimità delle intercettazioni mediante "captatore informatico" autorizzate prima della presunta entrata in vigore della disciplina che le consente; (ii) errata qualificazione giuridica dei fatti (sarebbe traffico di influenze e non corruzione). Lenzi deduce: (i) inutilizzabilità delle intercettazioni trojan autorizzate il 29/7/2019; (ii) errata quantificazione della somma da confiscare (chiede riduzione da quanto disposto). Marchi deduce: (i) inutilizzabilità delle captazioni trojan; (ii) errori nella quantificazione della somma confiscata (chiede esclusione di alcune "somme urgenze" e rideterminazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivo principale: i gravami sollevano questioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta (impugnabilità limitata e non estesa a rivisitazioni probatorie o ad impugnazioni di atti processuali come l'utilizzabilità di captazioni). Le censure sulla qualificazione giuridica sono ritenute valutazioni di merito non manifestamente erronee; le doglianze sulla quantificazione della confisca sono questioni di fatto non riesaminabili in cassazione in assenza di vizi giuridici o logici. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti alle spese processuali e pagamento ciascuno della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la sentenza di applicazione della pena e le statuizioni (compresa la confisca) restano quindi confermate.
Norme richiamate
art. 448 cod. proc. pen.
Limita l'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta alle sole ipotesi tassativamente indicate; esclude la possibilità di dedurre in questa sede questioni che comportino una rivalutazione del compendio probatorio o l'inutilizzabilità di atti processuali non ricompresi tra i motivi ammessi.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma che prevede la pronuncia di proscioglimento qualora emergano fatti che escludono il reato o la responsabilità; la Corte ricorda che doglianze relative all'omessa pronuncia di proscioglimento ancorate a questioni captative rientrano in materia non riesaminabile nel presente tipo di ricorso.
legge 23 giugno 2017 n. 103
Ha introdotto nell'ordinamento il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo le ragioni di impugnazione delle sentenze con patteggiamento.
Cass. Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020
Giurisprudenza che afferma l'inammissibilità in Cassazione dei ricorsi che, avverso sentenze con applicazione della pena su richiesta, deducano l'illegittimità del compendio captativo o l'inutilizzabilità di atti processuali non previsti dall'art. 448, comma 2-bis.
Cass. Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022 (Gamal)
Conferma che la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile in cassazione solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente evidente e senza margini di opinabilità; altrimenti si tratta di valutazione di merito non sindacabile.
Cass. Sez. Un., n. 21368 del 26/09/2019
Indica i limiti dell'impugnabilità delle statuizioni patrimoniali e le condizioni nelle quali la quantificazione della confisca può essere sottoposta a sindacato di legittimità; in generale la quantificazione è esame di merito salvo vizi logico-giuridici.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) le ragioni di impugnazione sono strettamente limitate dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; non sono ammesse, in linea di principio, deduzioni che richiedano una rivalutazione del compendio probatorio.
- Controversie sull'utilizzabilità di intercettazioni o di captazioni informatiche, se sollevate con l'obiettivo di mettere in discussione il materiale probatorio alla base dell'accordo, sono generalmente inammissibili in cassazione in questa tipologia di procedimento; tali censure devono essere sollevate nei gradi compatibili o con motivazioni che evidenzino vizi di diritto immediatamente valutabili.
- La deduzione di errata qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto e privo di margini di opinabilità; altrimenti costituisce valutazione di merito non sindacabile.
- La quantificazione della confisca è, di norma, questione di merito fondata su dati fattuali e non è riesaminabile in cassazione salvo che non emergano specifici vizi logico-giuridici nella determinazione operata dal giudice.
- Chi propone ricorso in Cassazione in casi di patteggiamento si espone al rischio di inammissibilità e alla conseguente condanna alle spese e a sanzioni (es. somme per la Cassa delle ammende); è quindi fondamentale verificare preventivamente la rilevanza giuridica delle censure rispetto ai limiti dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
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