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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 831/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di applicazione della pena su accordo del GIP di Pistoia. Bianchi contesta la sussistenza del reato di corruzione deducendo diversa valutazione probatoria (dazioni quali "regalie" e assenza di patto corruttivo). Giuntoli deduce: (i) illegittimità delle intercettazioni mediante "captatore informatico" autorizzate prima della presunta entrata in vigore della disciplina che le consente; (ii) errata qualificazione giuridica dei fatti (sarebbe traffico di influenze e non corruzione). Lenzi deduce: (i) inutilizzabilità delle intercettazioni trojan autorizzate il 29/7/2019; (ii) errata quantificazione della somma da confiscare (chiede riduzione da quanto disposto). Marchi deduce: (i) inutilizzabilità delle captazioni trojan; (ii) errori nella quantificazione della somma confiscata (chiede esclusione di alcune "somme urgenze" e rideterminazione).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivo principale: i gravami sollevano questioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta (impugnabilità limitata e non estesa a rivisitazioni probatorie o ad impugnazioni di atti processuali come l'utilizzabilità di captazioni). Le censure sulla qualificazione giuridica sono ritenute valutazioni di merito non manifestamente erronee; le doglianze sulla quantificazione della confisca sono questioni di fatto non riesaminabili in cassazione in assenza di vizi giuridici o logici. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti alle spese processuali e pagamento ciascuno della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la sentenza di applicazione della pena e le statuizioni (compresa la confisca) restano quindi confermate.

Norme richiamate

  • art. 448 cod. proc. pen.

    Limita l'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta alle sole ipotesi tassativamente indicate; esclude la possibilità di dedurre in questa sede questioni che comportino una rivalutazione del compendio probatorio o l'inutilizzabilità di atti processuali non ricompresi tra i motivi ammessi.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la pronuncia di proscioglimento qualora emergano fatti che escludono il reato o la responsabilità; la Corte ricorda che doglianze relative all'omessa pronuncia di proscioglimento ancorate a questioni captative rientrano in materia non riesaminabile nel presente tipo di ricorso.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    Ha introdotto nell'ordinamento il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo le ragioni di impugnazione delle sentenze con patteggiamento.

  • Cass. Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020

    Giurisprudenza che afferma l'inammissibilità in Cassazione dei ricorsi che, avverso sentenze con applicazione della pena su richiesta, deducano l'illegittimità del compendio captativo o l'inutilizzabilità di atti processuali non previsti dall'art. 448, comma 2-bis.

  • Cass. Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022 (Gamal)

    Conferma che la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile in cassazione solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente evidente e senza margini di opinabilità; altrimenti si tratta di valutazione di merito non sindacabile.

  • Cass. Sez. Un., n. 21368 del 26/09/2019

    Indica i limiti dell'impugnabilità delle statuizioni patrimoniali e le condizioni nelle quali la quantificazione della confisca può essere sottoposta a sindacato di legittimità; in generale la quantificazione è esame di merito salvo vizi logico-giuridici.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) le ragioni di impugnazione sono strettamente limitate dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; non sono ammesse, in linea di principio, deduzioni che richiedano una rivalutazione del compendio probatorio.
  • Controversie sull'utilizzabilità di intercettazioni o di captazioni informatiche, se sollevate con l'obiettivo di mettere in discussione il materiale probatorio alla base dell'accordo, sono generalmente inammissibili in cassazione in questa tipologia di procedimento; tali censure devono essere sollevate nei gradi compatibili o con motivazioni che evidenzino vizi di diritto immediatamente valutabili.
  • La deduzione di errata qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto e privo di margini di opinabilità; altrimenti costituisce valutazione di merito non sindacabile.
  • La quantificazione della confisca è, di norma, questione di merito fondata su dati fattuali e non è riesaminabile in cassazione salvo che non emergano specifici vizi logico-giuridici nella determinazione operata dal giudice.
  • Chi propone ricorso in Cassazione in casi di patteggiamento si espone al rischio di inammissibilità e alla conseguente condanna alle spese e a sanzioni (es. somme per la Cassa delle ammende); è quindi fondamentale verificare preventivamente la rilevanza giuridica delle censure rispetto ai limiti dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.

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