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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34941/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto applicabile, per le modalità esecutive della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 73 comma 5-bis del DPR 309/90, la disciplina del d.lgs. 274/2000; il Procuratore sostiene invece che le modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022 hanno imposto il modello esecutivo della L. 689/1981 (con l'ordine di esecuzione da parte del giudice che ha applicato la pena) e chiede altresì la revoca della sanzione in quanto il condannato era inserito in una comunità terapeutica residenziale che gli impediva l'allontanamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022, l'esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità deve seguire il modello della L. 689/1981 e che l'esecuzione è ordinata dal giudice che ha applicato la pena (art. 661 c.p.p., comma 1-bis), non applicandosi quindi le modalità di esecuzione del d.lgs. 274/2000 come interpretate dal giudice dell'esecuzione. Nella parte fornita non emerge una decisione conclusiva espressa sulla richiesta di revoca per l'inserimento in comunità terapeutica, mentre la Corte richiama gli adempimenti procedurali necessari (individuazione dell'ente convenzionato, comunicazione al condannato, calendario, ecc.).

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 73 comma 5-bis

    Prevede la possibilità di sostituire la pena con lavoro di pubblica utilità e rinvia alla disciplina delle sanzioni sostitutive; tuttavia tale rinvio riguarda natura e durata della pena sostitutiva e non esclude che le modalità esecutive siano determinate dal nuovo quadro normativo (d.lgs. 150/2022 e riferimenti del codice di procedura penale).

  • D.lgs. 274/2000, art. 54

    Norma che storicamente disciplinava aspetti della pena sostitutiva ma, secondo la Corte, riguarda la durata e la natura della sanzione più che le modalità esecutive; non è più il modello generale di riferimento dopo le modifiche del 2022.

  • D.lgs. 150/2022

    Ha riformato l'esecuzione delle sanzioni sostitutive, orientando il modello esecutivo verso quello della L. 689/1981 e prevedendo, mediante richiamo al codice di rito, che l'esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sia ordinata dal giudice che ha applicato la pena (art. 661 c.p.p., comma 1-bis).

  • Codice di procedura penale, artt. 655 e 661 (e comma 1-bis)

    Art. 655 attribuisce al pubblico ministero competenze generali in materia di esecuzione; tuttavia l'art. 661 e il suo comma 1-bis (introdotto con le riforme) disciplinano specificamente l'esecuzione delle sanzioni sostitutive, stabilendo che, per la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, l'esecuzione è ordinata dal giudice che ha applicato la pena.

  • Legge 689/1981

    Modello esecutivo prescelto, in via generale, dal legislatore del 2022 per le sanzioni sostitutive; serve come schema di riferimento per le modalità esecutive, più che il modello del giudice di pace previsto dal d.lgs. 274/2000.

  • Decreto ministeriale 26 marzo 2001, art. 3

    "con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine il giudice si avvale dell'elenco degli enti convenzionati"

    Stabilisce che nella sentenza di applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità il giudice deve individuare l'attività, l'ente convenzionato e il calendario, e che il condannato debba essere messo in grado di contattare l'ente: tali adempimenti sono rilevanti per la legittima attivazione di una procedura di revoca in caso di inadempimento.

  • D.lgs. 274/2000, art. 44

    Prevvede funzioni attribuite al pubblico ministero in ordine a richieste di modifica delle modalità esecutive; la Corte osserva che tali attribuzioni devono ora essere letti alla luce delle successive modifiche normative (d.lgs. 150/2022) che hanno mutato il ruolo direttivo nell'esecuzione.

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. 150/2022 l'esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 73 comma 5-bis del DPR 309/90 si orienta sul modello della L. 689/1981: l'esecuzione è ordinata dal giudice che ha applicato la pena (art. 661 c.p.p., comma 1-bis).
  • Il rinvio contenuto nell'art. 73 comma 5-bis non è interpretato come deroga alla recente disciplina esecutiva del codice di procedura penale; occorre verificare sempre quale norma è prevalente dopo eventuali riforme successive.
  • In sede di sentenza che applica il lavoro di pubblica utilità il giudice dovrebbe individuare l'attività, l'ente convenzionato e il calendario (secondo il d.m. 26/3/2001, art. 3) e disporre le comunicazioni necessarie al condannato: tali adempimenti sono necessari perché sorga un obbligo esecutivo e per poter legittimamente valutare una successiva revoca.
  • Se il condannato si trova in una struttura che impedisce il corretto svolgimento del lavoro (es. comunità terapeutica residenziale), è opportuno che il soggetto interessato (Procura o giudice) valuti tempestivamente la modifica o la revoca della sanzione sostitutiva; l'impossibilità materiale di adempiere può giustificare interventi modificativi.
  • Prima di avviare procedure sanzionatorie o di revoca va verificata la corretta attivazione della fase esecutiva (atto di impulso, comunicazioni al condannato, convenzioni attive): carenze procedurali possono inficiare la legittimità delle misure revocatorie.

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