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Sentenza

Sentenza n. 1424/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.112/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Monza.

Giustizia amministrativa202504068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che aveva ordinato l'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 112/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Monza, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondergli complessivamente euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Dedotta la formazione del giudicato e la notificazione della sentenza, il ricorrente ha lamentato l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi depositata in copia informatica, indicava soltanto il conferimento del mandato per un giudizio di ottemperanza contro il Ministero innanzi al Tribunale amministrativo regionale, senza specificare la sede del TAR né gli estremi della sentenza del giudice ordinario da eseguire. Il ricorrente non era presente in camera di consiglio. Sono state inoltre esaminate la possibilità di applicare l'art. 73, comma 3, c.p.a., la configurabilità della procura come procura speciale apposta in calce al ricorso telematico, la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., nonché la concessione dell'errore scusabile ex art. 37 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ha ritenuto che, quando la procura è redatta su foglio separato e il ricorso è nativo digitale, la procura deve contenere autonomamente elementi idonei a identificare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria; la sua successiva allegazione telematica al ricorso non basta a trasformarla in una procura speciale apposta in calce. La procura esaminata era assolutamente generica, poiché non indicava né la sede del TAR né la sentenza del Tribunale di Monza della cui esecuzione si trattava. Il Collegio ha escluso che l'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consenta di superare tale carenza: la disposizione disciplina le modalità di considerazione della procura come apposta in calce, ma non elimina l'esigenza sostanziale della specificità del mandato né dimostra che la procura sia stata rilasciata prima o contestualmente alla redazione del ricorso. Il TAR ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere, o essere coeva, al ricorso e deve riferirsi specificamente alla controversia. Ha inoltre escluso la sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura, poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato concesso neppure l'errore scusabile: l'Adunanza plenaria n. 11/2025 non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva scelto uno degli orientamenti interpretativi già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente. Il Collegio ha ritenuto non necessaria l'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore del ricorrente non era presente in camera di consiglio e tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    Impone che il difensore che sottoscrive il ricorso sia munito di procura speciale; la procura deve consentire di individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione regola la modalità telematica di allegazione della procura, ma non esonera dalla specificità del mandato né dimostra, da sola, la consapevolezza del mandante circa il contenuto del ricorso e la anteriorità o contestualità della procura rispetto alla sua redazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'avviso alle parti sulla questione rilevata d'ufficio non è stato ritenuto necessario quando il difensore non è presente in udienza o in camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina amministrativa che qualifica la procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non è stato ritenuto applicabile per sanare la carenza originaria della procura speciale, che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    È rimedio eccezionale, ammissibile solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non opera quando esistevano orientamenti interpretativi e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Richiamati per evidenziare la generalizzata necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo e la conseguente esigenza di una procura adeguatamente specifica.

  • art. 35, comma 1, lett. b, c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale per la definizione in rito mediante dichiarazione di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo telematico, la procura alle liti redatta su foglio separato rispetto al ricorso nativo digitale deve contenere autonomamente elementi sufficienti a identificare la controversia, le parti e l'autorità giudiziaria; la mera allegazione telematica della copia informatica della procura non supplisce alla sua genericità.
  • La procura speciale deve preesistere al ricorso o essere coeva alla sua redazione; non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito del ricorso.
  • La qualificazione della procura come apposta in calce ai sensi delle regole tecniche del processo amministrativo telematico non elimina il requisito sostanziale della specialità e non dimostra, da sola, che il mandante abbia avuto contezza del contenuto dell'atto né che la procura sia anteriore o coeva al ricorso.
  • La carenza originaria della procura speciale, requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione o successivo conferimento della procura.
  • L'errore scusabile non è concedibile quando la questione processuale era oggetto di orientamenti interpretativi già esistenti e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente, potendo adottare una condotta cautelativa.
  • L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio non è necessario se il difensore non è presente alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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