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Sentenza

Sentenza n. 196/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento delle ordinanze sindacali num. 9 e num. 10, entrambe del 17/01/24, Prot. 2862/2024 la prima e Prot.2965/2024 la seconda, notificate entrambe in data 17/01/24, con cui si ordina alla odierna ricorrente ed alla Immobiliare Grazioli srl con sede in Volta mantovana, “nella rispettiva qualità di comproprietari pro quota del locale adibito a cantina posto in via Giovanni Chiassi ed identificato catastalmente al fg. 54 mapp. 249 sub 348, di provvedere entro 15 giorni all’adeguamento dei grigliati posti a chiusura della bocca di lupo a servizio di detto locale in applicazione delle indicazioni dettate dalla Norma UNI 11002.

Giustizia amministrativa202400101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze sindacali che ingiungevano ai proprietari del locale sottostante di adeguare e ancorare i grigliati di una bocca di lupo alla Norma UNI 11002

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito della caduta di un avventore, poi deceduto per le gravissime lesioni riportate, all’interno di un cavedio sottostante una griglia collocata sul marciapiede comunale, il Comune ordinava alla società ricorrente e all’altra comproprietaria del locale sottostante di eseguire, in solido e entro quindici giorni, gli interventi di adeguamento dei grigliati e di produrre una relazione tecnica attestante la conformità alla Norma UNI 11002. La ricorrente deduceva che la custodia e la manutenzione della grata spettassero al Comune, trattandosi di parte integrante del marciapiede e quindi di bene demaniale comunale; sosteneva inoltre di non avere la disponibilità materiale del bene. Denunciava, altresì, carenze istruttorie ed errori materiali nell’ordinanza originaria, poi rettificata, nonché l’indeterminatezza del richiamo alla Norma UNI 11002, che disciplinerebbe diversamente le varie tipologie di grate e tombini. Dopo l’esecuzione dell’ordinanza, la ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la parte ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e l’intervento ordinato era stato eseguito. Ai fini delle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo il ricorso infondato. La grata, pur essendo di proprietà comunale in quanto pertinenza del marciapiede e della pubblica strada, era gravata da una servitù di aria e luce a favore del cavedio privato sottostante, configurato come fondo dominante. In base all’art. 1069 c.c., le opere necessarie alla conservazione della servitù gravano sul proprietario del fondo dominante, salvo diversa previsione del titolo o della legge; pertanto il Comune aveva correttamente imposto l’intervento ai proprietari della cantina sottostante, in solido tra loro. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune le spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1069 c.c.

    le opere necessarie alla conservazione della servitù competono al proprietario del fondo dominante, che deve realizzarle a proprie spese, salvo che sia direttamente stabilito dal titolo o dalla legge; se le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi

    Il proprietario del fondo dominante è il soggetto obbligato a realizzare le opere necessarie alla conservazione della servitù; nel caso concreto, tale regola è stata riferita all’intervento di adeguamento e ancoraggio della grata posta a servizio del cavedio privato.

Massime di principio

  • La proprietà pubblica di una grata collocata sul marciapiede non esclude che gli obblighi di intervento possano gravare sul proprietario del fondo privato dominante quando la grata è funzionale all’esercizio e alla conservazione di una servitù di aria e luce a favore del fondo stesso.
  • Ai sensi dell’art. 1069 c.c., le opere necessarie alla conservazione di una servitù devono essere realizzate, di regola, dal proprietario del fondo dominante, anche quando insistono materialmente su un bene appartenente al proprietario del fondo servente.
  • Quando il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile; ai fini delle spese il giudice può valutare virtualmente la fondatezza delle censure e porre le spese a carico della parte virtualmente soccombente.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniEfficacia ed esecuzione del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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