Cassazione Penale, Sentenza n. 27077/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Banco BPM impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di ammissione allo stato passivo di un credito ipotecario relativo a un immobile sottoposto a confisca di prevenzione. La banca sosteneva di aver operato in incolpevole affidamento: il mutuo era stato concesso nel 2020 a Salvatori Maira (mutuataria, incensurata), che percepiva un reddito mensile di €2.171,95 sufficiente a coprire la rata mensile di €475,84; la pericolosità del coniuge (David Longo) si sarebbe manifestata prima del 2018 e gli atti giudiziari rilevanti e le condanne emersero solo nel 2022; la banca contestava la carenza motivazionale del Tribunale circa quali accertamenti supplementari avrebbe dovuto compiere e il nesso causale tra eventuali omissioni istruttorie e l'impiego illecito del credito.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure della banca richiamando i principi interpretativi dell'art. 52, lett. b) del d.lgs. n.159/2011: occorre prima accertare la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita e poi verificare l'eventuale incolpevole affidamento del terzo. Il Tribunale di Roma aveva adeguatamente motivato che il mutuo, sebbene finalizzato all'acquisto di un'abitazione, era strumentale all'occultamento di provvista illecita impiegata per il pagamento delle rate. Inoltre, la banca non aveva svolto le verifiche di diligenza richieste dal suo ruolo (mancata acquisizione delle dichiarazioni dei redditi, mancato accertamento dello stato di famiglia, mancata spiegazione dei bonifici ricevuti da una società terza), elementi che avrebbero fatto sorgere dubbi sulla provenienza dei fondi. Pertanto veniva escluso l'incolpevole affidamento e la domanda di ammissione allo stato passivo è stata respinta.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 52, lett. b))
art. 52, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La tutela del diritto di credito del terzo è subordinata alla verifica, prima, dell'eventuale strumentalità del credito rispetto all'attività illecita e, poi, dell'assenza di buona fede/incolpevole affidamento del creditore; l'incolpevole affidamento si valuta con riferimento alla diligenza professionale richiesta dal tipo di soggetto creditore.
codice di procedura penale
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per le forme di trattazione del ricorso
codice penale
artt. 648-bis e 648-ter c.p.
Reati di riciclaggio e autoriciclaggio contestati alle parti coinvolte nel procedimento, rilevanti per valutare la strumentalità del credito
Massime di principio
- Per escludere l'ammissione del credito su beni confiscati è necessario dimostrare la strumentalità del finanziamento rispetto all'attività illecita; se tale nesso sussiste, il terzo deve provare l'incolpevole affidamento
- La valutazione dell'incolpevole affidamento è basata sulla diligenza professionale richiesta al creditore: per le banche occorrono istruttorie proporzionate (verifica documentale dei redditi, dichiarazioni fiscali, stato di famiglia, controlli su origine di bonifici ricevuti)
- L'assenza di accertamenti giudiziari o di condanne al momento dell'erogazione non esclude automaticamente l'obbligo di verifica da parte della banca; elementi indizianti sulla provenienza delle somme o sulla sproporzione tra reddito e disponibilità patrimoniale possono rendere non incolpevole l'erogazione
- La banca deve documentare le verifiche compiute: lacune istruttorie che avrebbero permesso di rilevare incongruenze (es. pagamenti da società terze senza rapporto giuridico, composizione numerosa del nucleo familiare) possono integrare colpa e far perdere la tutela prevista dall'art. 52
- In situazioni analoghe, il creditore dovrebbe adottare misure rafforzate di due diligence (richiesta di dichiarazioni dei redditi pluriennali, controlli sulle fonti di provvista, acquisizione dello stato di famiglia, indagini su soggetti terzi che effettuano pagamenti) e conservare documentazione probatoria per dimostrare l'incolpevole affidamento
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