Sentenza n. 318/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa misura cautelare/sospensione dell'efficacia e contestuale istanza cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., - della nota prot. -OMISSIS- del 6 Giugno 2025, con la quale il Dirigente del Servizio AIA-RIR del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia ha ordinato alla Società ricorrente (Gestore dello Stabilimento), ai sensi dell’art. 28 comma 8 del Decreto Legislativo n. 105/2015, di procedere immediatamente con lo svuotamento dei serbatoi di gasolio e benzina e di chiudere immediatamente tutti gli impianti connessi ai predetti serbatoi; - della presupposta nota A.R.P.A. Puglia prot. n. -OMISSIS- del 29 Maggio 2025; - di ogni atto connesso, consequenziale e presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine regionale di svuotamento immediato dei serbatoi di gasolio e benzina e di chiusura degli impianti connessi, unitamente alla presupposta nota A.R.P.A. sui rilievi di sicurezza
Esito
Favorevole al resistente (autorità ambientali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la nota regionale del 6 giugno 2025, adottata ai sensi dell’art. 28, comma 8, d.lgs. 105/2015, nonché la nota A.R.P.A. del 29 maggio 2025. L’amministrazione aveva rilevato, nell’ambito di una procedura ispettiva avviata sin dal 2023, la mancata completa ottemperanza alle prescrizioni concernenti la valutazione del rischio delle attrezzature, degli impianti e degli stoccaggi di benzina e gasolio, la valutazione dell’invecchiamento degli impianti, l’aggiornamento del Piano di Emergenza Interno e l’aggiornamento della notifica prevista dall’art. 13 d.lgs. 105/2015. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 15 d.lgs. 105/2015, errata presupposizione, erronea valutazione dell’istruttoria, sviamento, violazione della leale cooperazione, eccesso di potere, motivazione apparente, perplessità e contraddittorietà; violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d.lgs. 105/2015; violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990 e dei principi di correttezza dell’azione amministrativa; erronea applicazione dell’art. 28, comma 8, d.lgs. 105/2015 e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. La società sosteneva di aver adempiuto mediante la trasmissione di documenti tecnici e contestava che la valutazione prodotta fosse riferibile alla sola sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/2008, anziché alla valutazione quantificata dei rischi residui richiesta dal d.lgs. 105/2015.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa tempestiva impugnazione degli atti presupposti del 28 marzo e dell’11 aprile 2025, i quali avevano già accertato le inadempienze e disposto la sospensione immediata delle attività connesse agli impianti di benzina e gasolio e lo svuotamento dei relativi serbatoi. La nota del 6 giugno 2025 è stata qualificata come atto meramente consequenziale di una situazione di illegalità già accertata e sanzionata con provvedimenti divenuti definitivi; non erano stati dedotti vizi propri idonei a fondare l’autonoma illegittimità dell’atto consequenziale. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendolo infondato. Ha affermato che il d.lgs. 105/2015 persegue una finalità specifica e più ampia rispetto al d.lgs. 81/2008, poiché mira a prevenire gli incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose e a garantire la sicurezza interna ed esterna dello stabilimento, a tutela dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente. La documentazione prodotta non conteneva un’adeguata valutazione quantificata dei rischi residui secondo la disciplina Seveso. Gli accertamenti tecnici dell’amministrazione erano sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza, non riscontrate nel caso concreto. È stata ritenuta legittima anche la richiesta di aggiornamento della notifica ex art. 13, comma 7, d.lgs. 105/2015, in ragione dell’individuazione dei Top Event relativi agli impianti di benzina e gasolio e delle criticità non risolte. Il TAR ha escluso la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990 e dei principi di collaborazione, poiché l’istruttoria era risalente alle ispezioni del 2023, le criticità erano state progressivamente contestate e la società aveva avuto più occasioni per fornire riscontri e documentazione. Ha infine escluso la violazione della proporzionalità e dell’art. 28, comma 8, d.lgs. 105/2015, considerando che l’ordine impugnato era stato preceduto da plurime diffide e prescrizioni, dalla sospensione delle attività e dall’invito a dimostrare l’adempimento. Ricorso quindi inammissibile e, comunque, infondato; spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 28, comma 8, d.lgs. 105/2015
Consente l’adozione di misure nei confronti del gestore dello stabilimento in caso di persistenti inadempienze agli obblighi di sicurezza; nel caso concreto ha costituito la base dell’ordine di svuotamento dei serbatoi e chiusura degli impianti.
art. 13, comma 7, d.lgs. 105/2015
Impone l’aggiornamento della notifica quando intervengono variazioni nelle informazioni rilevanti; l’obbligo è stato ritenuto sussistente dopo l’individuazione dei Top Event relativi agli impianti di benzina e gasolio.
art. 15 d.lgs. 105/2015
Richiamato dalla ricorrente; il giudice ha ritenuto legittimi i rilievi amministrativi sulla necessità di una valutazione dei rischi conforme alla disciplina sugli incidenti rilevanti.
art. 27 d.lgs. 105/2015
Disciplina richiamata quale base dell’attività ispettiva ordinaria svolta da A.R.P.A. presso lo stabilimento.
art. 3 l. 241/1990
La sua violazione è stata esclusa, poiché l’azione amministrativa risultava preceduta da un’istruttoria articolata e da rilievi progressivamente contestati.
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione è stata esclusa in ragione della conoscenza delle criticità da parte della società e delle molteplici occasioni di interlocuzione e riscontro.
art. 56 c.p.a.
La tutela cautelare monocratica è stata inizialmente negata per l’assenza di un pregiudizio di estrema gravità e urgenza; il provvedimento cautelare non è oggetto della decisione di merito, ma è richiamato nello svolgimento processuale.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il Consiglio di Stato aveva disposto la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere l’efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, l’omessa o tardiva impugnazione di un atto presupposto dotato di autonoma lesività rende inammissibile l’impugnazione dell’atto consequenziale, salvo che siano dedotti specifici vizi propri dell’atto successivo idonei a fondarne un’autonoma illegittimità.
- La disciplina del d.lgs. 105/2015, relativa alla prevenzione degli incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose, non si esaurisce nella tutela della sicurezza dei lavoratori prevista dal d.lgs. 81/2008, ma impone una valutazione quantificata dei rischi residui e tutela anche la popolazione esterna e l’ambiente.
- Le valutazioni tecniche dell’amministrazione in materia di sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza; non è sufficiente una diversa valutazione tecnica del gestore.
- L’individuazione di nuovi Top Event o di variazioni rilevanti nelle condizioni dello stabilimento può rendere necessario l’aggiornamento della notifica prevista dall’art. 13 d.lgs. 105/2015.
- Non viola i principi di partecipazione e correttezza dell’azione amministrativa l’adozione di successive prescrizioni o misure inibitorie quando esse si inseriscano in un’istruttoria già avviata, siano riferite a criticità già emerse o progressivamente accertate e il gestore abbia avuto effettive occasioni per presentare osservazioni e documenti.
- Le misure di sospensione, svuotamento e chiusura degli impianti possono ritenersi proporzionate quando siano precedute da plurime diffide, dalla contestazione reiterata delle inadempienze e dalla persistente mancata dimostrazione dell’adeguamento alle prescrizioni di sicurezza.
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