Cassazione Civile, Ordinanza n. 04659/2025 del 21/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall’Agenzia delle entrate alla definizione agevolata, richiesta dal contribuente ex D.L. n. 119/2018, di una lite relativa a un’intimazione di pagamento collegata alla rideterminazione di imposte IRPEF e IVA per l’anno d’imposta 2010. Il contribuente ha impugnato il diniego deducendo, davanti al giudice tributario regionale, l’illegittimità del provvedimento, l’abuso del processo, la violazione degli artt. 2 e 6 del D.L. n. 119/2018 e dell’art. 29 del D.L. n. 78/2010, nonché la nullità del diniego per erronea indicazione del giudice competente e l’incompetenza territoriale dell’ufficio che lo aveva emesso. Ha inoltre chiesto la riunione con il giudizio relativo all’intimazione di pagamento presupposta. Dopo il rigetto in appello della domanda sul diniego, il contribuente ha proposto un ricorso per cassazione contro tale sentenza e, separatamente, un ricorso per cassazione contro la sentenza che aveva respinto la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. della stessa decisione. Nei ricorsi ha dedotto, contro la sentenza di revocazione, motivazione apparente e omesso esame della domanda; contro la sentenza sul diniego, violazione dell’art. 115 c.p.c. per decisione fondata su scienza privata, oltre a omesso esame di tutte le censure e omessa pronuncia. La censura sostanziale ruotava attorno alla tesi che il giudice avesse fatto erroneo richiamo alla pregressa decisione sull’intimazione di pagamento e che non avesse esaminato correttamente le questioni di competenza territoriale e di validità del diniego.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi, ha esaminato prioritariamente quello avverso la sentenza che aveva respinto la revocazione e lo ha rigettato, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata non fosse apparente e che l’asserito errore revocatorio sull’anteriorità temporale della precedente sentenza non fosse decisivo, perché la decisione di revocazione si fondava comunque sulla condivisione della motivazione in punto di competenza territoriale. Ha poi rigettato anche il ricorso contro la sentenza di merito sul diniego, escludendo la violazione dell’art. 115 c.p.c.: il giudice di merito poteva verificare lo stato della causa ai fini della riunione e richiamare, quale argomento motivazionale, una precedente sentenza resa tra le stesse parti, senza che ciò integrasse uso di scienza privata. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva specificato quali domande o censure fossero state omesse, e ha condiviso l’impostazione secondo cui la competenza dell’ufficio che procede all’accertamento radica anche la competenza a negare la definizione agevolata, con irrilevanza delle successive variazioni del domicilio fiscale del contribuente rispetto a un’imposta riferita all’anno 2010. In conclusione, entrambi i ricorsi sono stati respinti; il ricorrente è stato condannato alle spese e, se dovuto, all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
consente l’impugnazione del diniego di definizione agevolata; nel caso concreto il diniego è stato ritenuto legittimamente emesso dall’ufficio competente all’accertamento.
art. 2 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
richiamato dal ricorrente a fondamento della censura di violazione della disciplina della definizione agevolata; la Corte non ne ravvisa la violazione.
art. 29 D.L. 31 maggio 2010, n. 78
norma richiamata nella rideterminazione delle imposte e nel contesto della controversia presupposta; la Corte non ne affronta un’interpretazione autonoma, limitandosi a ricostruire il contesto fattuale.
art. 115 c.p.c.
non è violato quando il giudice richiami, nella motivazione, dati processuali del proprio ufficio o una sentenza resa tra le stesse parti; ciò non integra scienza privata.
art. 395, n. 4, c.p.c.
norma posta a fondamento del ricorso per revocazione; la Corte conferma il rigetto perché l’errore dedotto non era decisivo.
art. 335 c.p.c.
applicato analogicamente per disporre la riunione dei giudizi aventi ad oggetto la sentenza di merito e quella resa sulla revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma richiamata per il regime dell’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione, l’errore di fatto dedotto deve essere decisivo: se la decisione impugnata si fonda comunque su un autonomo e distinto argomento di merito, il vizio sull’errore percettivo non comporta accoglimento.
- La motivazione di una sentenza può legittimamente richiamare precedenti decisioni rese tra le stesse parti o dati risultanti dagli atti dell’ufficio giudiziario senza che ciò integri ricorso a scienza privata.
- Ai fini della riunione di giudizi connessi, il giudice può verificare lo stato di altra causa pendente o definita presso il medesimo ufficio, senza che tale attività travalichi i limiti del materiale processuale.
- In materia di impugnazione del diniego di definizione agevolata, la competenza dell’ufficio che ha curato l’accertamento originario può riflettersi anche sull’atto successivo di diniego, con irrilevanza delle variazioni sopravvenute del domicilio fiscale rispetto al periodo d’imposta già radicato.
- La censura di omessa pronuncia o omesso esame richiede l’indicazione specifica delle questioni asseritamente trascurate; una deduzione generica è inidonea a fondare il vizio.
- Il giudice di legittimità non accoglie la doglianza di motivazione apparente se dalla sentenza emerge la ratio decidendi, anche sintetica, in modo comprensibile e coerente.
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