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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33541/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un comune aveva convenuto in giudizio la società incaricata della progettazione di un palazzetto dello sport scolastico per ottenere la restituzione di somme già corrisposte a titolo di compenso, assumendo che la prestazione non fosse stata integralmente eseguita o che fosse comunque incompleta e non immediatamente cantierabile. Il Tribunale aveva ritenuto eseguiti solo il progetto definitivo e non anche il preliminare e l'esecutivo, disponendo la condanna restitutoria per le somme pagate per le attività non svolte. La Corte d'appello, invece, aveva ricostruito la lite nel senso che l'unica contestazione effettiva del comune riguardasse la mancata redazione del progetto esecutivo e la non cantierabilità del definitivo, riconoscendo alla società il corrispettivo per progetto preliminare e definitivo. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente o insufficiente, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto incontestata l'esecuzione del progetto preliminare e trascurato la propria doglianza secondo cui il progetto esecutivo non poteva neppure essere richiesto senza previa approvazione del definitivo; con il secondo ha censurato la valutazione della CTU, deducendone l'invalidità e l'omesso esame critico delle contestazioni del CTP, sostenendo che la consulenza avesse attribuito al corrispettivo quote relative al progetto esecutivo mai realizzato e avesse compiuto errori tecnici nella quantificazione della prestazione dovuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione intellegibile sulle ragioni per cui era stato ritenuto eseguito il progetto preliminare e definitivo, e che la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione degli atti di causa e un diverso apprezzamento del merito, non consentito in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che le critiche alla CTU non erano state adeguatamente veicolate come specifici motivi di appello e che, comunque, la ricorrente sollecitava ancora una diversa lettura degli elementi di fatto e della consulenza tecnica. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    la nullità per difetto di motivazione ricorre solo se la motivazione manchi o sia solo apparente; non basta una diversa lettura degli atti di causa rispetto a quella operata dal giudice di merito

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio denunciabile deve consistere in un error in procedendo o in una nullità della sentenza/procedimento, non in una mera richiesta di rivalutazione del fatto

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato quale parametro del dedotto ultrapetitum, ma la Corte osserva che la censura sostanzialmente mira a contestare l'accertamento di merito, non a far valere un vero vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 380-bis c.p.c.

    indica la trattazione in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per la proposta del relatore

  • art. 93 d.lgs. 163/2006

    è richiamato dalla ricorrente per sostenere che il progetto esecutivo debba essere redatto in conformità a quello definitivo previamente approvato; la Corte non sviluppa il punto nel merito perché reputa infondati i motivi

  • art. 25 d.P.R. 554/1999

    è richiamato nelle censure tecniche contro la CTU, ma la Corte non ne esamina il contenuto perché le contestazioni non risultano decisive e comunque non ritualmente devolute

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • L. 228/2012

    viene richiamata quale norma che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione o la nullità della sentenza per motivazione apparente non possono essere dedotti trasformando il ricorso in una richiesta di riesame degli atti e delle prove; il controllo di legittimità resta esterno e non consente una nuova valutazione del merito.
  • Le doglianze relative alla consulenza tecnica d'ufficio devono essere specifiche, decisive e già devolute al giudice di appello; in cassazione non è possibile introdurre per la prima volta contestazioni tecniche o chiedere una rivalutazione degli accertamenti peritali.
  • La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non può essere invocata in modo meramente assertivo se, in sostanza, si contesta la ricostruzione fattuale del giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito espone in modo comprensibile le ragioni della decisione, la sentenza non è nulla per difetto di motivazione anche se la parte ritenga preferibile una diversa lettura degli atti o della CTU.
  • Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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