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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32970/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto gli appelli dell'Ufficio relativi a degli avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2006 a seguito di verifica fiscale presso una società di persone. Gli avvisi avevano rideterminato in aumento il reddito d'impresa della società e, per riflesso, il reddito del socio. Con l'unico motivo di ricorso l'Ufficio ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 109, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio una questione preliminare assorbente: dalla sentenza impugnata e dal ricorso non risultava la partecipazione al giudizio di tutti i soci della società di persone, pur essendo l'accertamento unitario e riguardando inscindibilmente società e soci. Da ciò ha tratto la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi.

La decisione

La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari nel contenzioso relativo all'accertamento del reddito di una società di persone e dei soci. Ha ritenuto assorbito l'esame dell'unico motivo di ricorso e ha cassato la decisione, rinviando la causa alla Commissione tributaria provinciale di Genova, in diversa composizione, perché provveda all'integrazione del contraddittorio e decida nuovamente, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale

    richiamato quale base del procedimento camerale non partecipato in cassazione.

  • art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27

    ha sospeso, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali

    la sospensione emergenziale dei termini processuali si applica anche ai termini di impugnazione, incluso il ricorso per cassazione.

  • art. 83, comma 21, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27

    le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi [...] alle commissioni tributarie

    estende la sospensione dei termini anche al processo tributario.

  • art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23 conv. in L. 5 giugno 2020, n. 40

    la scadenza del 15 aprile 2020 è stata prorogata all'11 maggio 2020

    proroga il periodo di sospensione emergenziale dei termini processuali.

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato in via sistematica per affermare che il procuratore costituito è destinatario della notificazione dell'atto di impugnazione anche quando assista più parti.

  • art. 330 c.p.c.

    notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti

    la notifica al difensore comune con consegna di una sola copia è valida ed efficace.

  • art. 285 c.p.c.

    richiamato per analogia quanto alla funzione della notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    norma sostanziale indicata come violata, ma non esaminata nel merito per la nullità del giudizio.

  • art. 109, comma 4, d.P.R. n. 917 del 1986

    norma sostanziale indicata come violata, ma non esaminata nel merito per la nullità del giudizio.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    nei giudizi tributari relativi ad accertamento unitario di società di persone e soci impone l'integrazione del contraddittorio, pena nullità assoluta rilevabile d'ufficio.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario avente ad oggetto la rettifica del reddito di una società di persone e dei redditi dei soci, l'accertamento è unitario e comporta, in linea di principio, un litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci interessati.
  • Se il giudizio è stato instaurato o proseguito senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, il giudice deve rilevare d'ufficio la nullità del processo in ogni stato e grado e disporre l'integrazione del contraddittorio.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi determina la nullità assoluta dell'intero giudizio e rende inammissibile ogni decisione sul merito dei motivi di ricorso.
  • Nel periodo di sospensione emergenziale COVID-19, i termini per proporre il ricorso per cassazione nel processo tributario sono stati sospesi e la loro scadenza va prorogata del periodo corrispondente.
  • La notificazione dell'atto di impugnazione eseguita presso il difensore comune di più parti mediante consegna di una sola copia è valida ed efficace, perché il procuratore è destinatario della notificazione e non mero consegnatario materiale dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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