Cassazione Civile, Sentenza n. 9887/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di pagamento TARI relativo al 2015 per le aree del porto turistico concesse in gestione. La società deduceva che nelle aree si producevano rifiuti speciali e che provvedeva all'autosmaltimento (tramite ditta specializzata/Convenzione), quindi chiedeva l'esclusione o la riduzione della base imponibile; censurava inoltre la motivazione della sentenza d'appello e l'omesso esame di documenti (perizia di parte) e argomentava violazioni normative e di diritto UE (principio “chi inquina paga” e direttiva 2008/98/CE).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della CTR che aveva respinto l'appello avverso la sentenza di primo grado, ritenendo corretto l'assoggettamento a TARI delle aree portuali (banchine, pontili, specchi d'acqua, rimessaggi, stabili e aree di servizio) in presenza di attività umana. La Corte ha ritenuto infondati i motivi di nullità motivazionale, di violazione del principio di non contestazione e le doglianze inerenti la natura dei rifiuti e l'autosmaltimento, perché: a) il presupposto per ottenere esclusioni o riduzioni è la preventiva denuncia (art. 70 D.Lgs. 507/1993) dell'area produttiva di rifiuti speciali; b) l'ordinaria produzione di rifiuti speciali non esclude di per sé la TARI se nell'area si formano anche rifiuti urbani; c) le aree portuali possono essere considerate "aree scoperte" imponibili (anche specchi d'acqua/pontili) e il comune ha titolo a organizzare il servizio rifiuti se non gestito da autorità portuale; d) la mancata preventiva denuncia impedisce di ottenere retroattivamente la riduzione per l'anno contestato. Inoltre la Corte ha rilevato l'inammissibilità di alcune censure per non essere state correttamente dedotte nel giudizio di merito o per limitarsi a censurare il merito.
Norme richiamate
D.Lgs. 15/11/1993, n. 507
Art. 62: presupposto impositivo è l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte; le esenzioni/riduzioni richiedono la preventiva denuncia. Art. 70: onere di denuncia/variazione a carico del contribuente per fruire delle esenzioni/plug-in di superficie non tassabile.
D.Lgs. 30/12/1992, n. 546
Norme sul processo tributario richiamate in tema di motivazione e obblighi del giudice; la motivazione deve rispettare i minimi richiesti ma non sussiste vizio quando la decisione espone ragioni sufficienti per il controllo di legittimità.
Codice di procedura civile
artt. 112, 115, 116, 132, 348-ter, 360 (c.p.c.)
Regole processuali invocate: principio di non contestazione (art.115) applicabile ma con limiti nel processo tributario; obblighi motivazionali e limiti del sindacato di legittimità; rimedi e confini della cassazione (art.360 c.p.c.).
Direttiva 2008/98/CE
Richiamata dalla ricorrente in tema di gestione rifiuti e principio 'chi inquina paga'; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della direttiva non esonera dal rispetto della normativa nazionale sui presupposti per l'esclusione dalla TARI.
D.Lgs. 3/04/2006, n. 152
Norme ambientali richiamate in tema di responsabilità per rifiuti; non hanno diritto autonomo a far decorrere l'esenzione dalla TARI in assenza della preventiva denuncia prevista dalla normativa tributaria.
Legge n. 84 (norme su autorità marittime/portuali)
Richiamata per delineare la competenza dell'autorità portuale: nei porti turistici non gestiti dall'autorità portuale, il Comune può essere legittimato a svolgere la gestione dei rifiuti nelle aree portuali.
Massime di principio
- La produzione di rifiuti speciali e l'autosmaltimento non escludono automaticamente la TARI: per ottenere esclusioni o riduzioni è necessario che il contribuente abbia presentato preventivamente la denuncia/variazione prevista dalla normativa (art. 70 D.Lgs. 507/1993).
- Le aree portuali (banchine, pontili, specchi d'acqua, rimessaggi) possono essere qualificati come 'aree scoperte' imponibili ai fini della TARI quando sono concretamente utilizzate da una comunità umana e producono rifiuti urbani anche in via ordinaria.
- In contenzioso tributario il principio di non contestazione ha limiti: l'amministrazione non assume un onere di allegazione maggiore rispetto all'atto impositivo e il giudice può valutare le prove anche se alcune circostanze non sono state specificamente contestate, purché compatibili con l'ambito dell'avviso.
- La motivazione delle sentenze deve rispettare il minimo costituzionale: la contestazione in cassazione della sola insufficienza argomentativa è difficile a meno che non emerga una motivazione apparente, mancante o contraddittoria secondo i parametri di legittimità.
- Se si intende ottenere una riduzione/esenzione sulla TARI per rifiuti speciali o natura stagionale delle attività, è essenziale documentare e denunciare preventivamente la situazione all'ente impositore; in difetto la tutela retroattiva è preclusa e la correzione potrà riguardare solamente periodi futuri nei termini di legge.
- Le perizie o documenti tecnici prodotti in giudizio devono essere tempestivamente e correttamente dedotti nei gradi di merito; questioni non dedotte o non localizzate negli atti processuali possono risultare inammissibili in cassazione.
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