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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23402/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da un condomino nei confronti di altri partecipanti al complesso immobiliare, con cui si lamentavano plurime violazioni del regolamento condominiale e si chiedeva la riduzione in pristino delle opere ritenute illegittime. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, ritenendo alcune doglianze non fondate perché riferite a clausole destinate ai rapporti tra condomini della stessa verticale. In appello la decisione veniva parzialmente riformata: la Corte territoriale riteneva che il regolamento disciplinasse non solo i rapporti interni alla singola verticale, ma anche i rapporti tra più edifici facenti parte di un supercondominio, in quanto collegati da beni e servizi comuni. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe pronunciato su una pretesa di natura extracontrattuale e su un supercondominio non introdotti in domanda; con il secondo denunciava la violazione dell’art. 1362 c.c., assumendo che l’attore non aveva indicato le clausole del regolamento pertinenti e che, comunque, le clausole invocate riguardavano solo i rapporti tra condomini della stessa verticale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., osservando che fin dall’origine la domanda aveva riguardato la violazione del regolamento condominiale e che il giudice d’appello si era limitato, sulla base degli stessi fatti allegati, a qualificare il complesso come supercondominio e ad individuare le clausole regolamentari applicabili ai beni, impianti e servizi comuni. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e perché non censurava realmente i criteri ermeneutici seguiti dalla Corte territoriale, limitandosi a contrapporre una diversa interpretazione delle clausole senza trascriverle compiutamente e senza superare l’accertamento secondo cui il regolamento conteneva disposizioni riferite a beni e servizi comuni dell’intero complesso. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il giudice d’appello qualifica giuridicamente in modo diverso i fatti già allegati in domanda, purché resti ferma la medesima causa petendi sostanziale e la pretesa azionata.

  • art. 1362 c.c.

    La censura sull’interpretazione del regolamento condominiale è inammissibile se non indica specificamente le clausole rilevanti e non critica in modo effettivo i canoni ermeneutici applicati dal giudice di merito, limitandosi a proporre una lettura alternativa delle clausole stesse.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    L’ulteriore importo è parametrato a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice, a fronte della medesima allegazione fattuale e della stessa domanda sostanziale, effettua una diversa qualificazione giuridica del rapporto o dell’ambito condominiale rilevante.
  • Nel condominio complesso o supercondominio, la disciplina può estendersi ai beni, impianti e servizi comuni che collegano più edifici, con applicazione delle regole del condominio in quanto compatibili e salvo diversa previsione del titolo.
  • La censura di violazione dei criteri ermeneutici contrattuali o regolamentari è inammissibile se non individua specificamente le clausole interpretate e non dimostra in che modo il giudice di merito abbia violato i canoni legali di interpretazione.
  • In sede di legittimità non è sufficiente opporre una diversa interpretazione del regolamento condominiale: occorre una critica puntuale alla motivazione e ai criteri interpretativi seguiti dal giudice di merito.
  • Il condomino proprietario di una unità immobiliare in un complesso articolato in più edifici è legittimato a tutelare le parti comuni del sistema condominiale unitario quando la lite riguarda beni e servizi comuni dell’intero complesso.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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