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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19576/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di diversi dipendenti di ottenere l'accertamento del diritto all'indennità di mensa per le prestazioni di lavoro straordinario rese presso la struttura del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia. I ricorrenti sostenevano che, in base al CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, l'art. 105 riconoscesse l'indennità di mensa richiamando solo le condizioni dell'art. 104 e non anche l'art. 103, sicché non sarebbe applicabile l'esclusione prevista per i buoni pasto ai dipendenti che prestano servizio presso amministrazioni esterne al comparto. Inoltre deducevano che l'ufficio del Commissario delegato non fosse esterno al comparto regionale, ma un ufficio speciale della Regione, e che l'ordinanza PCM n. 3190/2002 avesse imposto l'applicazione degli istituti contrattuali vigenti nell'amministrazione di provenienza senza incidere sul diritto all'indennità di mensa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi di ricorso. Ha confermato l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui l'art. 105 del CCRL va letto in coordinamento con gli artt. 103 e 104: l'indennità di mensa, prevista in via temporanea nelle more dell'attivazione della mensa o dei buoni pasto, è soggetta alle stesse condizioni e agli stessi limiti previsti per i buoni pasto, compresa l'esclusione per i dipendenti del comparto che prestano servizio presso amministrazioni pubbliche esterne al comparto. Ha inoltre condiviso la qualificazione della struttura commissariale come struttura autonoma ed esterna rispetto al comparto della Regione Siciliana, in quanto operante come delegata della Presidenza del Consiglio dei Ministri e avvalendosi anche di personale di altre amministrazioni. Ne ha tratto la conseguenza che l'OPCM n. 3190/2002 non modificava il trattamento contrattuale dei ricorrenti, ma si limitava a chiarire la conservazione del trattamento dell'amministrazione di provenienza. Il ricorso è stato quindi respinto; non sono state liquidate spese perché i resistenti erano costituiti solo per partecipare all'eventuale udienza. È stato altresì dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come parametro per la dedotta violazione dei canoni di interpretazione contrattuale; la Corte ribadisce che la censura deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e non può risolversi in una mera contrapposizione interpretativa.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1362 c.c. per sostenere l'erroneità dell'interpretazione della clausola collettiva; la Corte afferma la coerenza della lettura sistematica dei tre articoli del CCRL.

  • art. 103 CCRL comparto non dirigenziale della Regione Siciliana

    La disposizione sui buoni pasto è stata considerata applicabile, in via di disciplina di sistema, anche ai fini dell'indennità di mensa di cui all'art. 105; il comma 4 esclude il beneficio per i dipendenti del comparto che prestano servizio presso amministrazioni pubbliche esterne al comparto.

  • art. 104 CCRL comparto non dirigenziale della Regione Siciliana

    Contiene le condizioni di attribuzione dei buoni pasto; l'art. 105 richiama tali modalità per l'erogazione dell'indennità di mensa.

  • art. 105 CCRL comparto non dirigenziale della Regione Siciliana

    Prevede un'indennità di mensa giornaliera, in via temporanea e nelle more dell'attivazione della mensa o dei buoni pasto, con le modalità di cui all'art. 104.

  • art. 1, comma 1, L.R. Sicilia n. 10/2000

    Richiamato nel secondo motivo per sostenere che l'ufficio commissariale fosse riconducibile alla Regione; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 2, R.D.L. n. 455/1946

    Richiamato nel secondo motivo in relazione all'assetto della Regione Siciliana; la Corte osserva che la struttura commissariale operava come delegata della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  • art. 10, OPCM n. 2983/1999

    Richiamato dai ricorrenti per qualificare l'ufficio del Commissario; la Corte ritiene che dalle previsioni dell'ordinanza emerga l'autonomia della struttura rispetto alla Regione.

  • art. 10, comma 10, OPCM n. 3190/2002

    La previsione sul personale utilizzato dall'ufficio del Commissario delegato è interpretata come richiamo agli istituti contrattuali vigenti nell'amministrazione di provenienza, utile a chiarire il regime del personale proveniente da amministrazioni eterogenee e non a incidere sui presupposti del diritto all'indennità.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale indicata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale indicata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in combinato con il comma 1-quater per la misura dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di interpretazione di clausole della contrattazione collettiva, il ricorso per cassazione per violazione dei canoni ermeneutici deve indicare specificamente quali regole siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo contrattuale.
  • Quando una clausola collettiva è suscettibile di più interpretazioni plausibili, in sede di legittimità non può essere censurata la scelta del giudice di merito se la lettura adottata è coerente con il dato letterale e sistematico del contratto.
  • Le disposizioni di un medesimo testo contrattuale vanno lette in modo coordinato: se una prestazione accessoria è prevista in via temporanea in sostituzione di un diverso istituto, essa può essere soggetta alle medesime condizioni ed esclusioni previste per tale istituto, salvo chiaro segno contrario.
  • La qualificazione di una struttura come interna o esterna a un comparto amministrativo dipende dalle funzioni attribuite e dal rapporto di autonomia rispetto all'ente di appartenenza, non dalla sola coincidenza soggettiva tra organo commissariale e vertice dell'amministrazione regionale.
  • Il richiamo, in un provvedimento di proroga o disciplina del personale, agli istituti contrattuali vigenti nell'amministrazione di provenienza serve a fissare il trattamento applicabile al personale proveniente da amministrazioni diverse, senza necessariamente alterare i presupposti di spettanza dei singoli istituti già previsti dalla contrattazione collettiva.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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