Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03221/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 23/10/2023. Dal testo emerge che i motivi riguardavano, da un lato, la responsabilità per il reato indicato come sub a), contestata con doglianze sulla consistenza del compendio probatorio e sulla correttezza del giudizio di condanna; dall'altro, la dedotta causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché generici e meramente oppositivi rispetto alla motivazione di merito, e comunque manifestamente infondati quanto alla particolare tenuità del fatto, in ragione della continuata cessione di stupefacenti e del precedente specifico.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La censura sulla valutazione della prova è stata ritenuta generica e meramente oppositiva; la motivazione di merito non presentava i vizi denunciati.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa come manifestamente infondata, in presenza di continuata cessione di stupefacenti e di precedente specifico.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a contrapporre una lettura alternativa del materiale probatorio alla ricostruzione compiuta dal giudice di merito, se la motivazione impugnata non presenta illogicità o violazioni giuridiche rilevanti.
  • La doglianza relativa alla valutazione della prova deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; un ricorso meramente generico o oppositivo è inammissibile.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è configurabile quando la condotta è caratterizzata da reiterazione continuata e risulta un precedente specifico, elementi incompatibili con una offensività di minima entità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.