Sentenza del 06/06/2017 n. 2491 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - INTERPELLO DISAPPLICATIVO - Società di comodo - Diniego - Impugnabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava il diniego all'istanza di disapplicazione delle disposizioni sulle società di comodo, sostenendone l'impugnabilità anche se emesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 6 del d.lgs. 156/2015, che ha espressamente escluso l'impugnazione delle risposte alle istanze di interpello. La questione riguardava quindi sia l'efficacia temporale della nuova disciplina sia l'esistenza di un interesse concreto e attuale ad agire.
La decisione
Il diniego è stato ritenuto non impugnabile. La determinazione dell'Amministrazione finanziaria non è vincolante per il contribuente, che può comunque contestare gli effetti della disciplina sulle società di comodo impugnando l'eventuale successivo atto impositivo. Inoltre, manca un interesse concreto all'impugnazione del diniego, poiché una pronuncia giudiziale non potrebbe intervenire in tempo utile rispetto alla presentazione della dichiarazione.
Norme richiamate
Ha espressamente escluso l'impugnabilità delle risposte alle istanze di interpello.
La norma conferma che le risposte agli interpelli, compresi i dinieghi di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, non costituiscono autonomi atti impugnabili. Il principio è stato ritenuto applicabile anche a un diniego emesso anteriormente alla sua entrata in vigore, perché fondato anche sull'assenza di un interesse concreto e attuale ad agire.
Disposizioni sulle società di comodo
La disciplina può essere disapplicata quando ricorrono i presupposti previsti, ma il contribuente non deve necessariamente ottenere preventivamente una pronuncia favorevole dell'Amministrazione. L'eventuale contestazione può essere fatta valere contro il successivo atto impositivo.
Massime di principio
- Il diniego a un'istanza di interpello o di disapplicazione, in quanto non vincolante per il contribuente, non è normalmente autonomamente impugnabile.
- L'assenza di un interesse concreto e attuale all'azione comporta l'inammissibilità del ricorso: non basta che l'atto sia sfavorevole, se non produce immediatamente un effetto lesivo definitivo.
- Le contestazioni relative alla disciplina fiscale possono essere sollevate in sede di impugnazione dell'eventuale avviso di accertamento o altro atto impositivo successivo.
- Anche per atti anteriori a una modifica normativa che esclude espressamente l'impugnabilità, il giudice può negare l'azione quando l'atto non è vincolante e non consente di ottenere una tutela utile e tempestiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 giu 2017Sentenza del 06/06/2017 n. 1835 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 6 giu 2017Sentenza del 06/06/2017 n. 41 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 6 giu 2017Sentenza del 06/06/2017 n. 62 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 6 giu 2017Sentenza del 06/06/2017 n. 307 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 6 giu 2017Sentenza del 06/06/2017 n. 308 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 6 giu 2017Sentenza del 06/06/2017 n. 419 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →