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Sentenza

Sentenza del 06/06/2017 n. 2491 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PROCESSO TRIBUTARIO - INTERPELLO DISAPPLICATIVO - Società di comodo - Diniego - Impugnabilità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava il diniego all'istanza di disapplicazione delle disposizioni sulle società di comodo, sostenendone l'impugnabilità anche se emesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 6 del d.lgs. 156/2015, che ha espressamente escluso l'impugnazione delle risposte alle istanze di interpello. La questione riguardava quindi sia l'efficacia temporale della nuova disciplina sia l'esistenza di un interesse concreto e attuale ad agire.

La decisione

Il diniego è stato ritenuto non impugnabile. La determinazione dell'Amministrazione finanziaria non è vincolante per il contribuente, che può comunque contestare gli effetti della disciplina sulle società di comodo impugnando l'eventuale successivo atto impositivo. Inoltre, manca un interesse concreto all'impugnazione del diniego, poiché una pronuncia giudiziale non potrebbe intervenire in tempo utile rispetto alla presentazione della dichiarazione.

Norme richiamate

  • Art. 6 del d.lgs. 156/2015

    Ha espressamente escluso l'impugnabilità delle risposte alle istanze di interpello.

    La norma conferma che le risposte agli interpelli, compresi i dinieghi di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, non costituiscono autonomi atti impugnabili. Il principio è stato ritenuto applicabile anche a un diniego emesso anteriormente alla sua entrata in vigore, perché fondato anche sull'assenza di un interesse concreto e attuale ad agire.

  • Disposizioni sulle società di comodo

    La disciplina può essere disapplicata quando ricorrono i presupposti previsti, ma il contribuente non deve necessariamente ottenere preventivamente una pronuncia favorevole dell'Amministrazione. L'eventuale contestazione può essere fatta valere contro il successivo atto impositivo.

Massime di principio

  • Il diniego a un'istanza di interpello o di disapplicazione, in quanto non vincolante per il contribuente, non è normalmente autonomamente impugnabile.
  • L'assenza di un interesse concreto e attuale all'azione comporta l'inammissibilità del ricorso: non basta che l'atto sia sfavorevole, se non produce immediatamente un effetto lesivo definitivo.
  • Le contestazioni relative alla disciplina fiscale possono essere sollevate in sede di impugnazione dell'eventuale avviso di accertamento o altro atto impositivo successivo.
  • Anche per atti anteriori a una modifica normativa che esclude espressamente l'impugnabilità, il giudice può negare l'azione quando l'atto non è vincolante e non consente di ottenere una tutela utile e tempestiva.

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