Sentenza n. 4709/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento dell'ordinanza del Servizio Edilizia Privata-Manutenzioni del Comune di Veniano (CO) n. 1 Registro di Settore, n. 4 Registro Generale del 31 gennaio 2023, notificato in data 1° febbraio 2023, di sospensione dell'attività artigianale di tessitura, della nota Prot. 5392 del 20 ottobre 2022 di comunicazione di avvio di procedimento, della segnalazione del 29 ottobre 2022 ID n. 60698 di segnalazione di immobile fantasma, della nota Prot. 146 dell'11 gennaio 2023 di Comunicazione di avvio del procedimento, della nota di sopralluogo del Comando di Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico Comunale del 16 novembre 2022, nonché di ogni atto presupposto, successivo o conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, rilevando che la dichiarazione proveniva dal difensore munito di mandato speciale e che era stata notificata alle altre parti nel termine di dieci giorni prima dell’udienza, come richiesto dall’art. 84 c.p.a. È rimasta ferma la statuizione sulle spese contenuta nell’ordinanza cautelare; per la fase di merito le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie.
Atto impugnato: ordinanza comunale di sospensione dell’attività artigianale di tessitura, nonché gli atti del procedimento presupposti
Esito
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza del 31 gennaio 2023, notificata il 1° febbraio 2023, con cui il Comune di Veniano aveva disposto la sospensione della sua attività artigianale di tessitura, oltre agli atti presupposti, tra cui le comunicazioni di avvio del procedimento, la segnalazione di immobile fantasma e il verbale di sopralluogo. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Dopo il rigetto della domanda cautelare con ordinanza n. 458/2023, la ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto notificato e depositato il 15 giugno 2026, dichiarando la rinuncia tramite difensore munito di mandato speciale.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
l’art. 84 cod. proc. amm. prescrive, rispettivamente al primo e al terzo comma, che la rinunzia debba provenire dal difensore munito di mandato speciale a rinunziare (oppure direttamente dalla parte) e debba essere notificata alle altre parti nel termine di dieci giorni prima dell’udienza.
La rinuncia al ricorso è valida se proviene dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale ed è notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Considerato che le predette formalità risultano rispettate, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Quando la rinuncia rispetta le formalità previste, il giudizio è dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso deve essere resa dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza; se tali formalità sono rispettate, il giudizio è dichiarato estinto.
Come è indicizzato
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