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Sentenza

Sentenza n. 176/2026 - Bari, Sezione U

per l'annullamento “dell’ordinanza dirigenziale n. 06/2021 del 18/05/2021 di “annullamento in autotutela della segnalazione certificata di inizio attività n. 1473/2020 presentata il 31/12/2020 al SUE telematico per il frazionamento unità immobiliari (appartamento e box) site in Via Vecchia Sovereto n. 2/A, distinte in Catasto al fg. 23 p.lla 3035 sub. 7 e 17, ai sensi dell'art. 21-nonies ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.””.

Giustizia amministrativa202101196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sezioni UniteSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di annullamento in autotutela della SCIA relativa al frazionamento di unità immobiliari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, la SCIA presentata per il frazionamento di un appartamento e di un box mediante realizzazione di un muro divisorio. È stato dedotto un unico motivo, relativo alla violazione dell’art. 19 l. 241/1990 e all’eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza manifesta e perplessità. In particolare, è stata contestata la motivazione dell’annullamento, fondata sulla presunta inagibilità dei locali per altezza interna inferiore al minimo di 2,70 metri e sulla conseguente revoca dell’agibilità. Il ricorrente ha evidenziato che una consulenza tecnica d’ufficio disposta in un parallelo giudizio civile aveva accertato altezze comprese tra 2,64 e 2,69 metri, comunque rientranti nella tolleranza costruttiva del 2 per cento.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e l’ordinanza impugnata è stata annullata. Il TAR ha ritenuto fondata la censura, rilevando che dagli atti non emergeva la prova di un’effettiva violazione dell’altezza minima e che il Comune non aveva svolto un’istruttoria adeguata né fornito una motivazione sufficiente. Applicando l’art. 34-bis d.P.R. 380/2001 e la disciplina previgente sulle tolleranze costruttive, il Collegio ha ritenuto che la tolleranza del 2 per cento dovesse operare anche rispetto all’altezza minima di 2,70 metri, con soglia tollerata pari a 2,64 metri. Le altezze accertate, comprese tra 2,64 e 2,69 metri, non integravano quindi una violazione edilizia rilevante. Il giudice ha inoltre valorizzato gli accertamenti della CTU e la sentenza del Tribunale di Trani, disponendo l’annullamento per difetto di istruttoria e di motivazione. È stato fatto salvo il potere dell’amministrazione di rieditare il potere, svolgendo un’istruttoria più adeguata e considerando anche gli esiti del giudizio civile. Le spese sono state compensate, mediante diniego del rimborso in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    La disciplina della SCIA e dei poteri dell’amministrazione è stata richiamata quale parametro di legittimità dell’annullamento in autotutela della segnalazione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È la base normativa indicata dall’amministrazione per l’annullamento in autotutela della SCIA; l’esercizio del potere è stato ritenuto illegittimo per insufficienza dell’istruttoria e della motivazione sul presupposto sostanziale dell’inagibilità.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    il mancato rispetto (…) di ogni parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo

    La tolleranza costruttiva del 2 per cento si applica anche all’altezza minima interna dei locali; rispetto al parametro di 2,70 metri, è tollerata un’altezza sino a 2,64 metri.

  • art. 34, comma 2-ter, d.l. 70/2011

    non sussiste alcuna “parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza […] che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali”

    La disciplina previgente delle tolleranze esclude la parziale difformità edilizia per violazioni delle altezze entro il limite del 2 per cento.

  • D.M. 5 luglio 1975

    Il parametro dell’altezza minima interna dei locali è individuato in 2,70 metri; tale misura deve essere coordinata con la tolleranza costruttiva del 2 per cento.

Massime di principio

  • La tolleranza costruttiva del 2 per cento prevista dall’art. 34-bis d.P.R. 380/2001 si applica anche ai requisiti dimensionali relativi all’altezza minima interna dei locali: rispetto al parametro di 2,70 metri, un’altezza pari almeno a 2,64 metri non integra, di per sé, una violazione edilizia rilevante.
  • L’annullamento in autotutela di una SCIA non può fondarsi sulla mera prospettazione della violazione di un requisito edilizio; l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria effettiva, comprensiva delle necessarie misurazioni, e motivare adeguatamente l’accertamento posto a base dell’intervento.
  • Quando gli accertamenti tecnici svolti in un parallelo giudizio civile incidono direttamente sul presupposto di fatto del provvedimento amministrativo, l’amministrazione deve considerarli nell’istruttoria e nella motivazione, salvo adeguatamente discostarsene sulla base di elementi tecnici contrari.
  • L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento per difetto di istruttoria e motivazione non esclude, in presenza dei relativi presupposti, la riedizione del potere amministrativo, che deve tuttavia conformarsi agli accertamenti e ai limiti risultanti dalla sentenza.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSCIA e liberalizzazioniAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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