Cassazione Penale, Ordinanza n. 29585/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non emergono dal testo ulteriori elementi sulla natura del reato contestato, né sulla decisione di merito della Corte d'appello oltre al fatto che il ricorso si dirigeva contro una sentenza di appello sfavorevole all'imputato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato, avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura, nella sostanza, mirasse a ottenere una diversa valutazione delle risultanze processuali già compiuta dal giudice d'appello, senza individuare un vizio logico della motivazione. Poiché la motivazione della Corte territoriale, richiamata alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, è stata considerata immune da censure sul piano logico, il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in una richiesta di rivalutazione del merito delle prove, quando la motivazione del giudice di appello sia logicamente coerente e immune da vizi manifesti.
- La doglianza relativa alla mancata rinnovazione dell'istruttoria è inammissibile se non evidenzia un effettivo deficit motivazionale o un vizio giuridico della decisione impugnata, ma mira soltanto a prospettare una diversa lettura delle risultanze processuali.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la regola applicata nel provvedimento.
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