Sentenza n. 3463/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento del Provvedimento sanzionatorio dell’IVASS del 18/07/2024 (prot. n. -OMISSIS-), notificato in data 19 luglio 2024 (il “Provvedimento Sanzionatorio”) unitamente ai propri allegati (allegato sub doc. 1), con il quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 311-sexies del d.lgs. 209/2005 (“CAP”), l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del dott. -OMISSIS- (il “Dott. -OMISSIS-” o lo “Esponente”), nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione (fino all’11 giugno 2021) e di Presidente del Consiglio di Amministrazione (dal 12 giugno 2021) e di membro de-OMISSIS-R) e del Comitato Investimenti della compagnia assicurativ-OMISSIS-ta S.p.A. (di seguito anche la “Società”, la “Compagnia” o-OMISSIS-ta”) - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti a detto provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento sanzionatorio IVASS del 18 luglio 2024, con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 66.000 euro ai sensi dell’art. 311-sexies d.lgs. 209/2005
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 311-sexies e 311-septies del Codice delle assicurazioni private, del regolamento IVASS n. 39/2018 e del principio del contraddittorio, lamentando che, nonostante l’istanza di accesso, non gli fossero state consegnate alcune deliberazioni del consiglio di amministrazione; 2) violazione dell’art. 311-sexies CAP, dell’art. 311-septies CAP, dell’art. 1 l. 689/1981 e del regolamento IVASS n. 39/2018, violazione del principio di personalità dell’illecito, difetto di prova, insufficiente ed erroneo accertamento dei fatti, illogicità manifesta e sproporzione, sostenendo la genericità degli addebiti e l’imputazione di una responsabilità oggettiva da posizione; 3) insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l’applicazione dell’art. 311-sexies CAP, per mancanza di condotte personali colpose idonee a incidere sulla situazione societaria, anche in considerazione del contesto macroeconomico e delle scelte dell’azionista; 4) violazione dell’art. 2381 c.c. ed eccesso di potere, sostenendo che la responsabilità dell’amministratore non esecutivo potesse configurarsi soltanto per la violazione del dovere di agire informato o per il mancato impiego di specifiche competenze, a fronte dell’esistenza di adeguati flussi informativi; 5) illegittimità della quantificazione della sanzione, anche per disparità di trattamento rispetto ad altri consiglieri destinatari di sanzioni inferiori.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: il ricorrente non aveva tempestivamente attivato i rimedi previsti contro il mancato accesso alle deliberazioni e, inoltre, aveva comunque svolto ampie difese nel procedimento, essendo stato componente del consiglio di amministrazione nel periodo rilevante. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato poiché la contestazione individuava le disposizioni violate, le due macro-aree di criticità, i pertinenti rilievi ispettivi e i doveri connessi alle cariche ricoperte; gli eventuali erronei richiami a lettere dell’alfabeto non avevano prodotto alcuna confusione. È stata ritenuta sufficiente anche la contestazione fondata su parametri tecnici e prudenziali, quali adeguatezza, diligenza, prudenza e correttezza, in quanto contestualizzabili alla luce della normativa di settore. Il terzo motivo è stato respinto: l’art. 311-sexies CAP richiede un illecito imputabile all’impresa, la riconducibilità della violazione alla violazione di doveri propri dell’esponente o dell’organo di appartenenza e l’idoneità della condotta a incidere in modo rilevante sull’organizzazione o sui profili di rischio aziendali. Tali presupposti risultavano integrati dalle carenze nella gestione dei rischi, nella valutazione della solvibilità, nella definizione del risk appetite framework e nell’attuazione del piano rimediale. L’illecito è stato qualificato come illecito di pericolo, sicché non era necessario il verificarsi di un danno effettivo. In materia di responsabilità amministrativa sanzionatoria è stata richiamata la presunzione di colpa derivante dall’art. 3 l. 689/1981, con onere dell’incolpato di dimostrare di avere agito senza colpa. Il quarto motivo è stato respinto perché il dovere di agire informato riguarda tutti gli amministratori, anche non esecutivi, e non si esaurisce nella mera predisposizione o ricezione dei flussi informativi: l’amministratore deve attivarsi per acquisire informazioni ulteriori, correggere le carenze o dissociarsi da decisioni assunte in modo disinformato. Il quinto motivo è stato respinto poiché la quantificazione della sanzione costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento, vizi non ravvisati. IVASS aveva motivato la gravità della condotta, aveva considerato anche elementi favorevoli al ricorrente e aveva correttamente escluso dal parametro della capacità finanziaria gli emolumenti percepiti dai consiglieri dall’azionista, riferibili a incarichi diversi da quelli svolti presso la compagnia. La sanzione è stata quindi confermata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 311-sexies d.lgs. 209/2005
Fermo restando quanto previsto all'articolo 325, comma 1 circa la responsabilità delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate nell'articolo 310, comma 1, lettera a) si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni: a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali
La sanzione nei confronti dell’esponente aziendale richiede un illecito imputabile all’impresa, la violazione di doveri propri dell’esponente o dell’organo di appartenenza e una condotta idonea a incidere in modo rilevante sull’organizzazione o sui profili di rischio aziendali; non è necessario il verificarsi di un danno effettivo.
art. 3 l. 689/1981
Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa
La coscienza e volontà della condotta comportano una presunzione di colpa in capo all’autore del fatto vietato; spetta all’incolpato dimostrare di avere agito senza colpa.
art. 2381 c.c.
Il dovere di agire informati è riferito ... a tutti gli amministratori, esecutivi e non
L’amministratore, anche non esecutivo, deve adoperarsi concretamente per operare in modo informato e, ove necessario, attivarsi per acquisire ulteriori informazioni, correggere le carenze o dissociarsi da decisioni assunte in modo disinformato.
art. 29-bis d.lgs. 209/2005
È sul consiglio di amministrazione che ... ricade la responsabilità dell’osservanza delle norme legislative, regolamentari ed europee direttamente applicabili
La responsabilità dell’osservanza della disciplina applicabile all’impresa assicurativa ricade sul consiglio di amministrazione, anche quando le funzioni operative siano svolte da altri soggetti.
art. 311-quinquies d.lgs. 209/2005
La capacità finanziaria del responsabile della violazione debba essere stimata, nel caso di persona fisica, dalle remunerazioni/compensi, fissi e variabili, in qualunque forma ad essa riconosciuti o erogati negli ultimi tre anni per la carica ricoperta o per l’attività esercitata presso l’impresa
Ai fini della quantificazione della sanzione, la capacità finanziaria della persona fisica è riferita ai compensi percepiti per la carica o l’attività esercitata presso l’impresa interessata, non agli emolumenti ricevuti dall’azionista per incarichi diversi.
art. 1 l. 689/1981
È richiamato dal ricorrente in relazione al principio di personalità dell’illecito, ma il giudice non ravvisa una responsabilità oggettiva da posizione.
art. 311-septies d.lgs. 209/2005
È richiamato in relazione alle garanzie procedimentali e al contraddittorio; il giudice esclude che le contestazioni abbiano compromesso il diritto di difesa.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 311-sexies d.lgs. 209/2005, la sanzione amministrativa nei confronti di un esponente di un’impresa assicurativa presuppone la sussistenza di una violazione imputabile all’impresa, la riconducibilità della violazione alla lesione di doveri propri dell’esponente o dell’organo di appartenenza e l’idoneità della condotta a incidere in modo rilevante sull’organizzazione o sui profili di rischio aziendali; trattandosi di illecito di pericolo, non è necessario che si sia verificato un danno effettivo.
- La contestazione degli addebiti è sufficientemente determinata quando individua le disposizioni violate, le macro-aree delle criticità, i rilievi ispettivi pertinenti, le condotte dell’esponente e il nesso tra tali condotte e l’incidenza sull’organizzazione o sui profili di rischio, anche mediante puntuali richiami a un rapporto ispettivo messo a disposizione dell’incolpato.
- Il principio di personalità dell’illecito amministrativo non impedisce di imputare la violazione a più componenti dello stesso organo quando la condotta omissiva o commissiva e i doveri violati siano comuni; non si configura responsabilità oggettiva da posizione se l’autorità individua i doveri propri dell’esponente, le carenze concretamente rilevanti e il nesso causale con l’incidenza sui rischi aziendali.
- Il dovere di agire informato grava anche sugli amministratori non esecutivi e non si esaurisce nella mera ricezione di flussi informativi: in presenza di segnali di anomalia, l’amministratore deve acquisire informazioni ulteriori, sollecitare gli interventi necessari, correggere le carenze o dissociarsi dalle decisioni assunte in modo disinformato.
- Nelle sanzioni amministrative pecuniarie di vigilanza, la scelta dell’importo tra il minimo e il massimo edittale costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa; il giudice può sindacarla soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzione o travisamento, valutando anche la motivazione complessiva risultante dagli atti endoprocedimentali richiamati.
- In materia di violazioni amministrative, la coscienza e volontà della condotta determinano una presunzione di colpa dell’autore del fatto vietato; spetta all’incolpato dimostrare di avere agito senza colpa.
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