Sentenza n. 60/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della Sentenza n. 784/2024 del 24.10.2024, emessa dal Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata il 24.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Modena, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria di sentenza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito e, decorso il termine, è rimasto inadempiente. È stata inoltre richiesta la corresponsione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso quanto alla persistente inerzia ministeriale e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, il quale, su istanza della ricorrente, dovrà provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. La richiesta di penalità di mora è stata respinta, poiché la sentenza da eseguire aveva già previsto interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, ritenuti misura equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.000, oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori. L'accoglimento è quindi parziale, limitatamente al rigetto della penalità di mora.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di valutare l'applicazione di una penalità di mora; nel caso concreto, la penalità non è stata riconosciuta perché la sentenza da eseguire prevedeva già interessi o rivalutazione ritenuti equi.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione
La previsione di interessi o rivalutazione contenuta nella sentenza oggetto di ottemperanza è stata ritenuta idonea a compensare il ritardo nell'adempimento e ha escluso, nel caso concreto, l'ulteriore penalità di mora.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Quando una sentenza definitiva del giudice ordinario non viene eseguita da una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza, può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte interessata in caso di ulteriore inadempimento dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora può essere negata quando la sentenza oggetto di ottemperanza prevede già interessi o rivalutazione per il ritardo nell'attribuzione della prestazione e tale meccanismo è ritenuto equo dal giudice ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a.
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