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Sentenza

Sentenza del 17/05/2019 n. 13367 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2006-2010, sostenendo inizialmente che fossero carenti di motivazione quanto al valore venale delle aree edificabili. In Cassazione ha contestato la decisione della CTR, deducendo che la sospensione degli avvisi disposta dal Comune in autotutela avesse interrotto o sospeso il termine per proporre ricorso e che gli avvisi non indicassero adeguatamente termini e modalità di impugnazione, ai sensi dello Statuto del contribuente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la sospensione degli effetti o dell'esecutività dell'avviso disposta dal Comune in autotutela non sospende né interrompe il termine perentorio previsto per l'impugnazione giudiziale dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, salvo che una specifica disposizione di legge lo preveda espressamente. Poiché gli avvisi erano stati notificati il 29 dicembre 2011 e i ricorsi erano stati presentati il 28 marzo 2012, questi sono stati ritenuti tardivi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettato per la prima volta in Cassazione. La società è stata condannata al pagamento di 3.000 euro per compensi, oltre rimborso forfettario, accessori di legge e ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21

    Prevede il termine perentorio entro il quale il contribuente deve impugnare l'atto tributario. Il termine non viene prorogato da una sospensione amministrativa dell'efficacia o dell'esecutività dell'avviso, se non in presenza di una previsione normativa espressa.

  • D.L. n. 564/1994, art. 2-quater, commi 1-bis, 1-quater e 1-quinquies, convertito dalla L. n. 656/1994

    Nel potere di annullamento o di revoca è compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto; la sospensione disposta anteriormente al ricorso cessa con la notificazione di un nuovo atto modificativo o confermativo.

    La norma disciplina l'autotutela e la sospensione degli effetti dell'atto, ma non stabilisce l'interruzione o la sospensione del termine processuale per impugnarlo. L'eventuale impugnazione congiunta dell'atto originario e di quello successivo è possibile solo se l'atto originario non è già divenuto definitivo per decorso del termine.

  • D.Lgs. n. 218/1997, art. 6, comma 3

    Nel caso di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, i termini per impugnare l'atto sono sospesi per 90 giorni.

    La sospensione del termine processuale deriva solo da una specifica previsione legislativa, come quella relativa all'accertamento con adesione, e non da una generica iniziativa amministrativa di autotutela.

  • L. n. 212/2000, art. 7

    Impone determinati requisiti di motivazione e informazione negli atti dell'amministrazione finanziaria. La relativa contestazione, tuttavia, deve essere sollevata tempestivamente nei gradi di merito e non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione, salvo questioni rilevabili d'ufficio.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, prevede il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La sospensione amministrativa dell'efficacia o dell'esecutività di un avviso tributario non equivale, di regola, alla sospensione del termine per impugnarlo in giudizio.
  • Per evitare la decadenza, il contribuente deve proporre il ricorso entro il termine previsto dalla legge anche quando l'ente abbia avviato un procedimento di autotutela o abbia invitato al contraddittorio.
  • La presentazione di un'istanza di autotutela non sostituisce né sospende automaticamente il ricorso giudiziale; se il termine scade, l'atto può consolidarsi e l'eventuale diniego di autotutela non consente normalmente di rimettere in discussione l'atto originario.
  • Una sospensione o proroga del termine processuale è efficace soltanto quando è prevista espressamente da una norma, come nel caso dell'accertamento con adesione.
  • Le contestazioni relative alla motivazione o alle indicazioni contenute nell'avviso devono essere formulate già davanti ai giudici di merito e non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione, salvo le eccezioni previste per le questioni rilevabili d'ufficio.

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