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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29118/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di permesso di necessità ex art. 30 ord. pen. per visitare la sorella in gravissime condizioni di salute. Sosteneva che l'esigenza umanitaria e il diritto al permesso dovessero prevalere sulla valutazione della sua pericolosità sociale, chiedendo comunque che il permesso fosse concesso con cautele (es. accompagnamento armato) se necessario. Il provvedimento impugnato aveva invece ritenuto preminenti le esigenze di sicurezza pubblica, sulla base delle informazioni di polizia che attestavano la sua attuale pericolosità, il ruolo di vertice nella cosca di appartenenza e la circostanza che il detenuto aveva veicolato direttive all'esterno tramite colloqui e missive.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e logicamente motivata la valutazione del Tribunale di Sorveglianza che, nel bilanciare ragioni umanitarie e esigenze di ordine pubblico, ha considerato prevalente la pericolosità attuale del ricorrente. Ha richiamato la natura discrezionale dell'art. 30 ord. pen., che ammette la verifica dell'attuale pericolosità sociale e la possibilità di ritenere subvalenti le ragioni umanitarie quando motivato. Ha inoltre osservato che, per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis, è stata valutata la necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale; la concessione di un permesso senza scorta armata era di fatto inopportuna e l'accompagnamento armato non avrebbe evitato i canali di comunicazione già utilizzati dal ricorrente (colloqui/lettere). Infine è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 30 ord. pen.

    nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento

    L'istituto è di natura discrezionale: le ragioni umanitarie non sono automaticamente prevalenti e devono essere bilanciate con la verifica dell'attuale pericolosità sociale dell'interessato; il magistrato può ritenere subvalenti le ragioni di pietas purchè motivi logicamente la decisione

  • art. 41-bis ord. pen. (comma 2-quater richiamato)

    Il regime speciale può prevedere misure dirette a prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza; ciò può rendere incompatibile la concessione di permessi che possano favorire comunicazioni dirette/indirette con il sodalizio

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza citata: Cass. Sez. I, Sentenza n. 36456 del 09/04/2018 (Corrias), Rv. 273609

    Sancisce che nell'applicazione dell'art. 30 ord. pen. il giudice deve verificare l'attuale pericolosità sociale dell'interessato e bilanciarla con la ragione familiare alla base della richiesta di permesso

Massime di principio

  • L'art. 30 ord. pen. è discrezionale: le esigenze umanitarie possono essere prevalenti ma non automaticamente; il magistrato deve bilanciare caso per caso con la pericolosità attuale del detenuto
  • La rilevata pericolosità sociale attuale, specialmente se accompagnata da accertati contatti o capacità di dare direttive all'esterno, può giustificare il diniego del permesso anche in presenza di gravi condizioni di salute del familiare
  • Il regime di 41-bis introduce vincoli specifici volti a impedire contatti con l'organizzazione criminale; ciò può rendere incompatibile la concessione di permessi che comportino trasferte nel territorio d'origine
  • La possibilità di concedere il permesso con scorta armata va valutata concretamente: per detenuti 41-bis o in presenza di comunicazioni criptiche con l'esterno, l'accompagnamento può risultare inefficace a prevenire la trasmissione di direttive
  • La motivazione del diniego deve essere logica e comprensiva del bilanciamento tra esigenze umanitarie e di sicurezza; decisioni prive di ragionevolezza possono essere censurate
  • In situazioni analoghe, è utile che il richiedente proponga misure concrete e documentate (es. limitazioni precise, modalità di controllo) per rendere plausibile la compatibilità del permesso con la sicurezza, ma tali proposte possono comunque essere ritenute insufficienti se il rischio di comunicazione persiste

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